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Grappa, disaccordo tra produttori e Ue sull’imbottigliamento nella zona d’origine

Se i produttori di grappa pretendono che sia reso obbligatorio l’imbottigliamento nella zona d’origine, diversa è la volontà della Commissione europea, che la considera una violazione alla libera circolazione

 
17 aprile 2015 | 15:07

Grappa, disaccordo tra produttori e Ue sull’imbottigliamento nella zona d’origine

Se i produttori di grappa pretendono che sia reso obbligatorio l’imbottigliamento nella zona d’origine, diversa è la volontà della Commissione europea, che la considera una violazione alla libera circolazione

17 aprile 2015 | 15:07
 

L’Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti attraverso la sua presidente Paola Soldi (nella foto), supporta le istanze avanzate dai distillatori, produttori di grappa Ig (Indicazione geografica), che da tempo stanno lottando per vedere riconosciuto il fatto che l’imbottigliamento avvenga esclusivamente nella zona d’origine della grappa. «A tutela della grappa - dichiarano gli esponenti dell’Anag - quale prodotto cento per cento italiano, è indispensabile che l’imbottigliamento avvenga in Italia, nella zona d’origine, e che in etichetta sia inserito il luogo di imbottigliamento, che oggi non è più obbligatorio per nessun prodotto, ma non è neppure vietato».



«La legge italiana - aggiunge Paola Soldi - ha inserito questa obbligatorietà, ma si scontra con le leggi dell’Unione europea che, di fatto, ne impediscono l’applicabilità. Siamo di fronte a un braccio di ferro fra le ragioni dei produttori di Grappa Ig e la volontà della Commissione europea, che vede nell’obbligatorietà dell’imbottigliamento nella zona d’origine una violazione alla libera circolazione. La nostra associazione è impegnata, fin dalla sua nascita, nella promozione della Grappa come denominazione protetta in ambito Ce dal Regolamento numero 110 del 2008 e il nostro auspicio è che i distillatori italiani si distinguano inserendo il luogo di imbottigliamento, così da poter fornire ai consumatori uno strumento indispensabile di conoscenza e di garanzia della qualità del prodotto».

Il Regolamento Ce numero 110 del 2008 determina le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e afferma che “è opportuno procedere alla registrazione delle indicazioni geografiche identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese o di una regione o località di detto territorio quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”. Anche se il primo riconoscimento della tutela italiana del nome Grappa è precedente al 2008, questo Regolamento Ce protegge l’Indicazione Geografica e indica che la bevanda spiritosa si può chiamare “Grappa” solo se è prodotta in Italia da vinacce italiane.

Paola SoldiL’Indicazione geografica, inoltre, non è solo per la Grappa nel suo insieme, ma anche per alcune Grappe regionali, quali Grappa di Barolo, Grappa piemontese/Grappa del Piemonte, Grappa lombarda/Grappa di Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino, Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa veneta/Grappa del Veneto, Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa di Sicilia e Grappa di Marsala. Per ognuna di queste denominazioni di Indicazione Geografica è stata predisposta anche la scheda tecnica, come richiesto dal regolamento Ce.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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