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Ristorazione collettiva, trattamenti Cigs Sì del Ministero a periodi oltre i 36 mesi

Il ministero del Lavoro ha risposto positivamente a un quesito della Fipe sulla possibilità di riconoscere l’integrazione salariale straordinaria ai dipendenti della ristorazione collettiva per un periodo oltre i 36 mesi

 
05 agosto 2015 | 17:53

Ristorazione collettiva, trattamenti Cigs Sì del Ministero a periodi oltre i 36 mesi

Il ministero del Lavoro ha risposto positivamente a un quesito della Fipe sulla possibilità di riconoscere l’integrazione salariale straordinaria ai dipendenti della ristorazione collettiva per un periodo oltre i 36 mesi

05 agosto 2015 | 17:53
 

Anche le imprese di ristorazione collettiva appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali committenti in crisi possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel quinquennio fissato dall’art. 1, comma 9, L. n. 223/1991.



La direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha risposto così al quesito posto dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), precisando che l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria alle appaltatrici di servizi di mensa è possibile in tutti i casi in cui l’azienda industriale presso la quale viene reso il servizio versi in situazioni di crisi o di difficoltà, che abbiano comportato la concessione del trattamento di Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) o di Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria).

L’art. 23, comma 1, L. n. 155/1981, ha evidenziato il Ministero, estende infatti il trattamento straordinario di integrazione salariale «con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell’impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all’applicazione del trattamento a carico della Cassa per l’integrazione guadagni ordinaria o straordinaria».

Questo principio generale vale, dunque, fino alla scadenza del contratto di appalto sia nel caso in cui i trattamenti di integrazione salariale abbiano una durata massima di 36 mesi sia nel caso in cui abbiano una durata superiore.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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