Contratto tipo *
CONTRATTO PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI AI FINI DELL'ARTICOLO 62
DEL D.L. N. 1/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 27/2012
TRA ACQUIRENTE E
VENDITORE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Oggetto del contratto: il presente contratto ha ad oggetto la cessione dei prodotti indicati
nell'allegato A (deteriorabili) e nell'allegato B (non deteriorabili).
2. Durata del contratto: il presente contratto si intende a tempo indeterminato, con possibilità di risoluzione assegnato alle Parti senza vincoli di preavviso o di motivazioni.
3. Modalità di consegna: i prodotti saranno consegnati mediante ritiro/consegna/spedizione, con modalità definite di volta in volta anche attraverso accordi verbali tra le Parti, con emissione del solo Documento di Trasporto ed emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello del ritiro/consegna/spedizione. In presenza di più cessioni effettuate nel corso di un mese solare sarà emessa una sola fattura.
4. Modalità di pagamento: il pagamento sarà effettuato secondo i termini di legge: per le merci deteriorabili entro 30 giorni, per tutte le altre entro 60 giorni, che decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Al fine di garantire certezza sul giorno di decorrenza del termine di pagamento, il venditore invia la fattura tramite PEC al seguente indirizzo di mail o raccomandata A.R. al seguente indirizzo o mediante impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o varrà il timbro di 'apertura corriere” dell'acquirente o altro mezzo equivalente, come previsto dalla normativa fiscale.
Il pagamento della fatture da parte dell'acquirente sarà effettuato mediante (bonifico, assegno, ricevuta bancaria, carta di credito, contanti, ecc.).
5. Interessi: gli interessi - nella misura prevista dall'articolo 62 del D.L. n. 1/2012 - DECORRONO AUMATICAMENTE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO.
6. Quantità, caratteristiche del prodotto venduto e prezzo: la variabilità degli ordini e dei prezzi per forniture continuative non consentono in sede di contratto la predeterminazione delle stesse; pertanto, per tali elementi si rinvia alle singole fatture.
7. Foro competente: per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di (sede dell'acquirente).
8. Disposizioni finali: per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed agli usi codificati dalla CCIAA.
Data
Firma acquirente
Firma venditore
Sono specificatamente approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del codice civile, le clausole n. 4 (Modalità di pagamento)e n. 7 (Foro competente).
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(*) A cura dell'ufficio legale di Fipe-Confcommercio