La Gazzetta Ufficiale pubblica il Decreto di attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 1/2012 relativo ai tempi di pagamento dei prodotti agricoli ed agroalimentari che, tra l'altro, stabilisce che ai fini del rispetto del comma 3 della legge che detta i termini di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 per gli altri alimenti, il venditore deve 'emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”.

Essendo sotto Natale viene da pensare al povero operatore commerciale al quale un ufficio ordina un pacco dono di composizione standard: vini o Champagne, cotechino, panettone, ed un oggetto qualunque.
Siamo di fronte a 4 diversi termini di pagamento e quindi occorrono 4 fatture per una confezione che magari costa 20 euro:
- Vini: si applica la legge n. 28 del 1999 pagamento a 60 giorni dalla consegna della merce
- Cotechino/Zampone: prodotto deteriorabile : pagamento a 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura
- Panettone: prodotto non deteriorabile: pagamento a 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura
- Oggetto: si applica il D.lgs 192/2012: pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo deroga.
Anche prima vi erano per gli alimentari tempi di pagamento diversi, comunque derogabili, ma non esisteva l'obbligo di fatturazione separata. «Il colmo dell'ironia - commenta
Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio - si rinviene nel titolo della legge che contiene l'articolo 62: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture, la competitività, meglio conosciuto come decreto liberalizzazioni"».
La Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi), con l'assistenza degli avvocati Antonio Baldassarre e Massimiliano Brugnoletti, si è dunque rivolta alla Commissione europea denunciando il contrasto dell'art. 62 del Decreto legge n. 1/2012 con la normativa europea; in particolare con la Direttiva 29 giugno 2000 n. 35 e la Direttiva 16 febbraio 2011 n. 7, che disciplinano in sede sovranazionale la materia dei termini di pagamento.
Dette norme, nel fissare termini generali di pagamento per le transazioni commerciali dei prodotti agroalimentari, riconoscono comunque alle parti la possibilità di derogare negozialmente tali termini: in ambito europeo è dunque riconosciuto che l'autonomia imprenditoriale possa esercitarsi anche prevedendo termini di adempimento più lunghi, per favorire la dinamica degli scambi e mettere in concorrenza fornitori ed appaltatori.

Ulteriore censura sollevata da Fipe- Confcommercio nella propria denuncia è la violazione di alcuni dei principi cardine del Trattato; che, quale fonte primaria dell'ordinamento europeo, stabilisce i principi generali cui devono conformarsi le legislazioni degli Stati membri, principi rintracciabili anche nella Costituzione italiana: massima concorrenza, libertà contrattuale e libertà di impresa. L'art. 62 viola detti canoni costituzionali, in quanto, imponendo esso stesso un termine inderogabile per il pagamento, restringe la facoltà di contrattare per le parti eliminando dalla negoziazione uno dei suoi elementi principali: la scelta del termine per l'adempimento.
«La norma italiana, oggetto della denuncia da parte di Fipe-Confcommercio - dichiara Stoppani - si pone in netto contrasto con tutte le norme richiamate: l'articolo 62 del decreto liberalizzazioni stabilisce termini di pagamento di 30 giorni (per i prodotti freschi) e di 60 (per le altre derrate), la decorrenza immediata ed automatica degli interessi di mora a tasso maggiorato, la possibilità di irrogare addirittura sanzioni, impedendo al contempo qualsivoglia autonomia alle parti».
«La situazione è ancora più preoccupante - continua Stoppani - ove la si applichi ai servizi prestati in favore della Pubblica amministrazione, a causa dei notori ritardi che contraddistinguono i pagamenti nel settore pubblico e che raggiungono in Italia tempi allarmanti anche di dieci volte superiori rispetto a quelli imposti dalla normativa nazionale ed europea, contro i quali le imprese sono del tutto inermi: le imprese che erogano servizi di ristorazione, infatti, si troveranno comunque costrette ad eseguire il servizio, pena gravi conseguenze, in alcuni casi anche di natura penale, ma, al contempo, non disporranno dei capitali necessari per corrispondere quanto dovuto ai propri fornitori di prodotti agroalimentari nei tempi imposti - e si rammenta non derogabili - dalla norma in commento».
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