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Pagamenti cash di turisti stranieri, scade ad aprile il termine per comunicarli

Nel mese di aprile bisogna presentare all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni in contanti effettuate presso commercianti e agenzie di viaggio da parte di turisti con cittadinanza non italiana

di Luca Ronzoni
 
31 marzo 2021 | 10:32

Pagamenti cash di turisti stranieri, scade ad aprile il termine per comunicarli

Nel mese di aprile bisogna presentare all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni in contanti effettuate presso commercianti e agenzie di viaggio da parte di turisti con cittadinanza non italiana

di Luca Ronzoni
31 marzo 2021 | 10:32
 

È in scadenza il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni in contanti intercorse nel 2020 con turisti stranieri, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012. Sono tenuti alla comunicazione i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e le agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, avvalendosi del modello polivalente. Il termine per effettuare la comunicazione relativa al 2020 è:

  • il 12 aprile 2021 (primo giorno feriale successivo al 10 aprile 2021), per i soggetti con liquidazioni Iva mensili;
  • il 20 aprile 2021, per tutti gli altri soggetti tenuti all’adempimento.

Pagamenti cash di turisti stranieri Ad aprile il termine per comunicarli


La comunicazione ha ad oggetto le operazioni in contanti effettuate nel 2020 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e la cui residenza è al di fuori del territorio dello Stato. Considerando le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio nel corso dello scorso anno, la comunicazione dovrebbe riguardare le operazioni in contanti:
  • di importo massimo pari a 15.000 euro (vale a dire il limite massimo di utilizzo del contante, in deroga, per i turisti stranieri);
  • di importo minimo pari a 3.000 euro, sino al 30 giugno 2020, e di importo minimo pari a 2.000 euro, dal 1° luglio 2020.

Limite per il trasferimento di denaro contante

Con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, il limite per il trasferimento di denaro contante è stato, infatti, ridotto da 2.999,99 a 1.999,99 euro, a decorrere dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, invece, la soglia sarà ulteriormente abbassata a 999,99 euro. Come stabilito dall’art. 3 comma 1 del DL 16/2012, tuttavia, il limite ordinario di utilizzo del denaro contante è innalzato a 15.000 euro in relazione all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio da parte delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori del territorio dello Stato.

In considerazione della deroga appena descritta, il commerciante o l’agenzia di viaggio, per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi “sopra soglia”, nei confronti di un “turista” non residente, è tenuto a specifici adempimenti, vale a dire:
  • l’acquisizione, al momento di effettuazione dell’operazione, di fotocopia del passaporto del cliente, nonché di apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante che egli non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;
  • il versamento del denaro incassato, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, come richiesto dall’art. 3 comma 2 del DL 16/2012 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate nn. 45160/2012 e 89780/2012).

Inoltre, come anticipato, è dovuta, entro il 10 o 20 aprile dell’anno successivo la comunicazione delle operazioni effettuate, di importo compreso tra il limite ordinario per l’utilizzo del denaro contante e il limite derogatorio (15.000 euro).

È da ricordare che, per effetto dell’art. 1 comma 245 della L. 145/2018, a decorrere dal 2019 la comunicazione è stata, tra l’altro, estesa anche ai cittadini di altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, essendo stata riconosciuta anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del più ampio limite per l’utilizzo del contante.

Compilazione analitica del modello polivalente

Come detto, la comunicazione avviene in modalità telematica compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato con provv. Agenzia delle entrate 2 agosto 2013 n. 94908. I dati, nel quadro TU, sono esposti analiticamente, riportando:
  • nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
  • Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
  • data di emissione del documento/fattura;
  • numero della fattura;
  • data di registrazione della fattura;
  • imponibile;
  • IVA applicata.

Coloro che hanno posto in essere, nel corso dell’anno 2020, operazioni di cessione di beni al minuto a turisti stranieri avvalendosi della richiamata disciplina e, quindi, usufruendo della possibilità di incassare somme in contanti in misura superiore alla soglia ordinaria, si dovranno attivare per effettuare direttamente la comunicazione in oggetto oppure dovranno rivolgersi ad uno studio competente per trasmettere tutta la documentazione necessaria per la redazione ed il successivo invio della stessa.

Per ulteriori dettagi o approfondimenti ci si può rivolgere a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners

Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100
Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

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