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Moratoria dei prestiti alle imprese: ultime ore per chiederla, ma cambiano le regole! Le banche sono più rigide

Attenzione: col Decreto Sostegni Bis, la proroga della moratoria al 31 dicembre per i rimborso del capitale NON è automatica! Si deve valutare bene se conviene chiederla alle banche. Ecco le nuove regole da seguire e le modifiche anche per i prestiti a lungo termine garantiti dal Mediocredito

di Luca Ronzoni
 
12 giugno 2021 | 17:12

Moratoria dei prestiti alle imprese: ultime ore per chiederla, ma cambiano le regole! Le banche sono più rigide

Attenzione: col Decreto Sostegni Bis, la proroga della moratoria al 31 dicembre per i rimborso del capitale NON è automatica! Si deve valutare bene se conviene chiederla alle banche. Ecco le nuove regole da seguire e le modifiche anche per i prestiti a lungo termine garantiti dal Mediocredito

di Luca Ronzoni
12 giugno 2021 | 17:12
 

L’art. 16 del DL 73/2021 prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la cosiddetta moratoria per le PMI (piccole e medie imprese) disposta dall’art. 56 del DL 18/2020. La  scadenza originariamente era il 30 settembre 2021, poi era stata prorogata, prima, fino al 31 gennaio 2021 (art. 65 del DL 104/2020) e poi fino al 30 giugno 2021 (art. 1 comma 248 della L. 178/2020). In entrambi i casi il rinnovo era automatico, salva la facoltà di rinuncia espressa da parte del debitore, mentre nel “Sostegni-bis” va richiesto dal debitore entro il 15 giugno 2021. Ora invece va richiesta.

La circolare MISE n. 191166/2021 ha fornito il Modello DSAN (allegato alla circolare), recante “Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio (a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) Proroga richiesta di moratoria”, che, con gli opportuni adattamenti, potrebbe essere impiegato.

Si ricorda, inoltre, che non è più possibile sospendere il pagamento degli interessi, ma solo del capitale.

L’istruttoria che le banche effettueranno in sede di domanda di proroga sarà probabilmente minima, anche per non appesantire i processi deliberativi. Esse, ragionevolmente, si limiteranno a verificare che, alla data di entrata in vigore del DL 73/2021 (26 maggio 2021), il debitore goda già di moratoria ex art. 56 del DL 18/2020.

Moratoria dei prestiti alle imprese Ultime ore, [ma cambiano le regole!]



Una scelta delicata a cui prestare attenzione

Il tenore letterale della norma in esame (che fa espresso riferimento alle “imprese già ammesse” al 26 maggio 2021 alla moratoria) induce a ritenere che non possa accedere a questa proroga chi vi abbia già rinunciato e abbia, quindi, ripreso i pagamenti dopo settembre 2020 o, secondo i casi, gennaio 2021.

La scelta è tuttavia particolarmente delicata per le imprese, in quanto le eventuali conseguenze che ne deriveranno devono essere ben comprese prima di optare per una ulteriore proroga, potendosi creare delle conseguenze negative impreviste sull’accesso al credito futuro. E ciò vale in particolare per i pubblici esercizi che più di altre imprese hanno pagato un prezzo elevato alla crisi.

Le precedenti proroghe sono state agevolate da parte delle autorità regolamentari europee le quali hanno consentito che i provvedimenti governativi rappresentassero eccezioni alla regola generale delle concessioni ai debitori, la cosiddetta forbearance.

Può infatti frequentemente accadere che una banca conceda a un’impresa una modifica sostanziale delle condizioni originarie del prestito (nella misura degli interessi ovvero nella scadenza o nella misura o nella corresponsione del capitale), tra le quali si includono senz’altro le moratorie.

La banca potrebbe registrare l'impresa come "da controllare"

Si ritiene che qualora la banca ritenga che senza tale moratoria l’impresa vada in difficoltà, tale misura deve essere considerata una concessione (forbearance), comportando la classificazione del debitore stesso a forborne. Si tratterà certamente di un debitore al momento ancora performing (paradossalmente perché viene già da una moratoria “di stato”), ma rispetto al quale la banca dovrà assoggettare il comportamento del debitore a un periodo biennale di osservazione solo al termine del quale esso tornerà al precedente status.

I crediti forborne performing vengono classificati a stage 2, richiedendo alla banca anche un incremento degli accantonamenti: anche se tutto questo non è visibile in centrale rischi, né causa problemi per le altre eventuali società riconducibili al medesimo soggetto economico, si tratterebbe di conseguenze negative che possono impattare notevolmente sui volumi e sul costo del credito nel 2022.


Viene meno la parziale tutela europea sui crediti

Questa è la ragione per cui il regolatore europeo ha sino ad ora considerato le moratorie di Stato come disposizioni di carattere generale indipendenti dalle condizioni specifiche del debitore, e dunque non una misura di forbearance. Ciò ha garantito che le banche italiane potessero “reggere l’urto” di valanghe di moratorie senza alcun impatto sui propri accantonamenti.

Da diversi mesi le autorità europee affermano però che al 30 giugno 2021 questa eccezione terminerà: in base a queste sollecitazioni le banche devono iniziare a individuare le imprese che andranno in difficoltà (Utp) e le eventuali moratorie che saranno richieste entro il 15 giugno – ancorché automatiche – rischiano di essere oggetto di valutazione da parte bancaria rispetto alla capacità di rimborso a regime dell’impresa. Dove vi fossero dubbi rilevanti, la posizione potrebbe finire classificata forborne e con maggiori accantonamenti, ergo minore credito per il futuro.

Si tratta di considerazioni che devono essere svolte in primis dalle imprese, prima di richiedere nuove proroghe non strettamente necessarie: un’attenta gestione della tesoreria può richiedere maggiori sforzi rispetto alla comodità della proroga della moratoria, con il rischio che si paghi poi un prezzo imprevisto in termini di ricorso al credito nel 2022.

Moratoria dei prestiti alle imprese Ultime ore, [ma cambiano le regole!]


Valutare bene le trasformazioni avvenute nel comparto

Durante gli ultimi 15 mesi c'è stata una trasformazione in gran parte dei settori che coinvolgono le micro e piccole imprese, il vero cardine dell’economia italiana. E ciò vale in particolare per il mondo dei bar e di ristoranti che si è indebolito sul piano della liquidità.

Molte aziende hanno ottenuto la liquidità necessaria ad affrontare questo periodo, indebitandosi ulteriormente sul sistema bancario, in un contesto non ben definito e all'insegna dell'incertezza. È quindi importante tenere presente alcuni aspetti:

  1. Valutare come è cambiato il comparto e quali sono le nuove tendenze.
  2. Analizzare le strategie aziendali per essere in grado di sostenre e menagari superare la concorrenza.
  3. Tenere d'occhio la situazione finanziaria dell'azienda.
  4. Trovare un'intesa valida con la propria banca dove ciò che conterà sempre più sarà la capacità di assicurare continuità.

Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese: anche qui ci sono però novità

Il Decreto Sostegni Bis, ha prorogato al 31 dicembre 2021 anche le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.
Come già previsto in precedenza, dal Decreto Liquidità, dal precedente Decreto Agosto e dalla Legge di Bilancio 2021, le imprese possono accedere alla garanzia statale a condizioni agevolate.

Anche in questo caso però, non mancano le modifiche, regolamentate dall’art. 13 “Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese”. Di seguito le principali per chi accede ai gfinanzimenti garantiti:

  •         Dal 1° luglio 2021, la garanzia pubblica per i nuovi finanziamenti scende dal 90% all’80% (dal 100% al 90% per i finanziamenti fino a 30.000 euro);

  •         La durata massima dei nuovi finanziamenti è pari a 120 mesi (10 anni);

  •         Sulle operazioni in essere garantite dal fondo di Garanzia che attualmente hanno una durata entro 72 mesi (6 anni), è possibile chiedere una dilazione della durata complessiva a 120 mesi (10 anni), con contestuale adeguamento della garanzia statale.


Per ulteriori dettagi o approfondimenti ci si può rivolgere a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners

Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100
Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it




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