Annullano il volo per paura terrorismo Il tribunale stabilisce il rimborso totale

02 maggio 2016 | 15:04
Se l'allarme terrorismo ha provocato prima disdette nei ristoranti delle capitali e delle città d'arte, e poi il timore di frequentare le spiagge, oggi tocca ai viaggi in aereo. AirHelp, il servizio online e mobile che aiuta i passeggeri ad essere rimborsati quando i loro voli sono arrivati in ritardo o sono stati cancellati, segnala una sentenza emessa di recente dal Giudice di Pace di Torino, che ha stabilito il rimborso per l'utente che rinuncia al viaggio per paura di attentati nel paese di destinazione.



L'origine dei fatti risale al 2014; a richiedere il risarcimento per avere rinunciato al viaggio è stata una giovane coppia con figli, che dopo avere appreso dal sito della Farnesina che erano state sconsigliate vacanze nel territorio turco per il rischio di tumulti, ha annullato il viaggio. Inizialmente la compagnia aerea in questione si è dimostrata disponibile a rimborsare una parte della quota di tasse, ma in seguito si è tirata indietro.

Decisi a non demordere, i turisti, in qualità di "consumatori", hanno sporto causa alla compagnia aerea nel tribunale della loro città di residenza; da evidenziare che la compagnia aerea ha rinunciato a costituirsi nel processo e quindi a presentare le proprie argomentazioni in merito alla vicenda.

Pochi giorni fa il magistrato torinese - citando l'art. 945 del D.lgs. 96/2005 (revisione del codice della Navigazione in materia aeronautica) - ha emesso la sentenza n°505/16, con le seguenti motivazioni: «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto pagato... al vettore dev' essere data tempestiva notizia dell' impedimento».

«A buon diritto - ha aggiunto il giudice - gli attori potevano temere per la propria incolumità fisica non essendo garantito uno standard minimo di sicurezza nello stato di destinazione del viaggio come documentato sia a livello nazionale che internazionale»

Oltre al rimborso dle biglietto aereo, la compagnia ha dovuto provvedere al pagamento delle spese processuali. La compagnia aerea è inoltre obbligata a informare il passeggero sulla presenza di clausole di "non rimborsabilità", prima che il contratto di vendita sia risolto. Non avendo precedenti, la decisione del magistrato di Torino rappresenta un quid novi, una novità, che sarà di certo molto utile ai consumatori che troppo spesso subiscono ritardi o cancellazioni senza ricevere il dovuto rimborso.

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Alberto Lupini


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