Obbligo di indicare gli allergeni Mancano sanzioni certe per i ristoratori

02 maggio 2015 | 09:11
di Carmine Milone e Massimo Artorige Giubilesi
L’articolo pubblicato lo scorso 4 aprile trattava la nota del ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2015 relativa all'applicabilità delle sanzioni previste del D.Lgs 109/92 rispetto ad alcuni obblighi introdotti dal Regolamento Ue 1169/11. Nella nota ministeriale vengono ricollegati alcuni degli articoli contenuti nel nuovo Regolamento con quelli già presenti nel D.Lgs italiano, tuttora in vigore e per i quali è previsto un regime sanzionatorio.

In questo modo gli obblighi che erano comuni alla vecchia norma e alla nuova continuano ad essere soggetti alle sanzioni previste dall’art. 18 del D. Lgs. 109/92. Gli articoli citati nella nota - ovvero soggetti a regime sanzionatorio - non riguardano tuttavia la ristorazione e, più in generale, quegli obblighi che sono stati introdotti dal nuovo Regolamento.



Infatti per quanto attiene l'obbligo della comunicazione scritta degli allergeni, come da indicazioni del ministero della Salute, all'interno degli esercizi di ristorazione, sia collettiva che commerciale, non è ancora stato emanato uno specifico regime sanzionatorio: non possono infatti essere applicate in via analogica le sanzioni amministrative derivate da altri campi di applicazione, come ad esempio quelle riguardanti la produzione di alimenti preimballati tuttora applicabili in caso di non rispetto del Reg. Ue 1169/11.

Per tutti coloro che invece vendono prodotti sfusi, come le gastronomie o gelaterie, gli stessi sono soggetti a comunicare tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione della pietanza, come da D.Lgs 109/92, pena una sanzione che va dai 600 € ai 3.500 €. Va ricordato che le norme comunitarie non prevedono sanzioni e che il compito di stabilirle grava sul legislatore nazionale. In questa situazione, dunque, per alcuni obblighi contemplati nel Regolamento Ue 1169/11 non è prevista alcuna sanzione.

Questa prolungata situazione transitoria produce dunque effetti paradossali: da una parte permane l'obbligo di adeguarsi al Regolamento europeo - che è applicabile dal 13 dicembre 2014 - ma dall’altra non sono ancora previste sanzioni per quanto concerne i sistemi di comunicazione degli allergeni all'interno degli esercizi di ristorazione. Nel complesso e in parte contraddittorio contesto che si è venuto a creare, pur essendo confermate le responsabilità degli operatori del settore alimentare su tutti i livelli, il legislatore italiano non ha ancora ottemperato all’obbligo - perché di obbligo nei confronti della Comunità si tratta - di stabilire le sanzioni da applicare in determinati settori.

Teniamo a sottolineare che in ogni caso l'obbligo di fornire adeguate informazioni sugli allergeni agli avventori, previsto all’art. 44 del Regolamento, rimane applicabile anche per chi somministra alimenti. Il Regolamento 1169 riguarda l’informazione di cui il consumatore ha diritto in tutte le fasi della catena alimentare, come si legge all’art. 1, paragrafo 3, ed è stato esteso anche agli alimenti forniti dalla ristorazione. Il fatto che non siano previste sanzioni non significa che non sia obbligatorio.

Si pensi, ad esempio, al caso di un avventore che non sia stato adeguatamente informato sull’impiego di ingredienti allergeni e che abbia avuto conseguenze sulla salute. In un eventuale giudizio, il ristoratore si potrebbe trovare in una situazione assai delicata qualora non dimostri di aver adempiuto correttamente all’obbligo digaranzia ed informazione che gli compete. La mancanza di sanzioni quindi permette solo parzialmente ai ristoratori di guadagnare tempo per potersi mettere a norma secondo le nuove disposizioni in materia.

Di fatto, seppur si possa trarre vantaggio dalla lacuna normativa occorrerà pur sempre attivarsi per mettere in piedi un sistema di controllo degli allergeni idoneo alla corretta gestione e conseguente comunicazione degli stessi. Non è infatti pensabile che un tale sistema, assai complesso nella pratica, possa essere reso operativo in un tempo ridotto.

L'articolo è stato redatto con il contributo dello Studio legale Ambanelli.

Per ulterori informazioni:
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