Cessione di un’attività Novità nella normativa

Il nostro codice civile regolamenta minuziosamente la cessione o l’affitto di un’azienda e cioè il trasferimento della proprietà da un soggetto ad un altro a fronte di un corrispettivo in denaro . Il personale risulta tutelato: il trasferimento dell’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento

01 maggio 2018 | 09:13
di Simonetta Verdirame
Si parla tanto di pensioni e delle disposizioni normative che hanno reso sempre più difficile e più lontano accedervi ma dopo molti anni di attività, per motivi vari, si potrebbe certamente desiderare un po’ di riposo. La cessione o l’affitto dell’attività commerciale svolta per una vita potrebbe rappresentare la possibilità di anticipare questo momento cristallizzando i frutti del proprio lavoro ma, nello stesso tempo, vedendolo continuare da un altro imprenditore che ne prende il testimone.



La normativa è stata recentemente aggiornata. L’atto di cessione è solitamente preceduto dalla stipula di un contratto preliminare di vendita/affitto con il quale si stabiliscono gli accordi fondamentali tra le parti che intervengono dopo i dovuti controlli da parte dell’acquirente sulla verifica della situazione contabile. Il cedente, da parte sua, dovrà valutare i beni dell’azienda attribuendo un valore di mercato e dovrà stimare il cosiddetto avviamento e cioè la capacità dell’azienda di produrre ricavi.

Nel caso di trasferimento di azienda, il personale, con il quale si sono stati condivisi anni di lavoro, viene tutelato dal nostro ordinamento che sancisce chiaramente il principio secondo cui il trasferimento dell’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Gli articoli 2558 e 2112 del codice civile prevedono proprio il subentro nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, la continuità del lavoro con i diritti maturati fino a quel momento verso i quali sia il venditore che l’acquirente sono obbligati in maniera solidale.

Per quanto riguarda la successione dei crediti e dei debiti, intervengono gli articoli 2559 e 2560 del codice civile. In particolare, se sussistono posizioni creditorie, queste vengono acquistate senza che il debitore debba esserne informato mediante notifica mentre, nel caso di cessione di debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, il venditore non viene liberato da quelli verificatisi anteriormente al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito. L’acquirente, comunque, è tenuto a rispondere dei debiti dell’azienda se essi risultano dai libri contabili (che ha obbligo di controllare).

Come già abbiamo detto in un articolo precedente, poi, se l’attività aziendale si svolge in locali presi in affitto, il cedente/conduttore può senz’altro sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione previa comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al locatore ma anche senza il suo consenso come stabilito dalla Legge 392 del 27 luglio 1978 articolo 36. Il locatore potrà opporsi, solo per gravi motivi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e potrà non liberare il cedente per riservarsi la possibilità di agire contro di lui se il cessionario non adempisse le obbligazioni assunte nel contratto di locazione.

Vi è infine il cosiddetto “patto di non concorrenza” previsto dall’art. 2557 del codice civile, che obbliga chi cede l’azienda ad astenersi, per un periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa simile e che abbia un oggetto o una ubicazione tale da sviare la clientela dell’azienda ceduta. Nell’accordo economico tra le parti, comunque, le stesse potranno prevedere una rinuncia o un ampliamento di tale divieto fermo restando il principio che non è possibile impedire lo svolgimento di ogni attività professionale altrui né è possibile prevedere una durata superiore ai 5 anni.

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