Contratti a termine non oltre i 24 mesi Fipe e Confcommercio non ci stanno

Il Decreto Dignità divenuto legge in questi giorni prevede una restrizione sui contratti a termine che potranno avere durata massima di 24 mesi rendendo acausale lo stop dopo 12 mesi di rapporto di lavoro subordinato

16 luglio 2018 | 11:09
La Fipe (come anche Confindustria alberghi) ha già espresso nei giorni scorsi il suo parere contrario a questa decisione in quanto introduce elementi di incertezza nella gestione dei rapporti di lavoro, con il rischio di alimentare un notevole contenzioso oltre che a generare un forte incremento dei costi per le nostre imprese che utilizzano tale tipologia di lavoro.



In sede di conversione del Decreto Legge in oggetto la Federazione, in accordo con Confcommercio, promuoverà tutte le azioni possibili, tese a modificare la normativa in questione, al fine di renderla più favorevole agli interessi delle imprese associate. In tal senso provvederà nei prossimi giorni a trasmettere alcune proposte di emendamento.

Il decreto-legge, con la modifica del primo comma dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha previsto in particolare che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, senza la necessità di indicare alcuna causale.

Nuova disciplina del contratto a tempo determinato: durata massima di 24 mesi. Il primo contratto di durata non superiore a 12 mesi rimane acausale. Eventuali rinnovi esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. Costi più elevati per le imprese che vi ricorrono.

Tale termine può essere superato, e comunque non oltre 24 mesi, solo al verificarsi in una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare, per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge in esame, i 24 mesi (in precedenza il limite era di 36 mesi).

Il superamento del limite dei 24 mesi, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, comporta la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento.

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Alberto Lupini


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