Troppe leggi sul “senza glutine” Tutto fumo ma niente arrosto!

09 luglio 2016 | 10:04
di Mariapia Gandossi
A partire dal 20 luglio 2016 il regolamento 41/2009 relativo agli alimenti destinati alle persone celiache, verrà abrogato. Il tutto dovrebbe essere stato riportato nella pubblicazione del regolamento di esecuzione (Ue) n. 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, pubblicato ad agosto 2014, che ha sancito il trasferimento delle condizioni di utilizzo delle diciture “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel reg. 1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016.



È stato così pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana n.136 del 13 giugno 2016 il decreto del ministero della Salute del 17 maggio 2016 “Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (Ue) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001”.

Ma effettivamente cosa cambia? Assolutamente nulla per gli alimenti di consumo corrente: la dicitura “senza glutine” resterà di uso volontario e le condizioni di utilizzo resteranno le stesse cioè 20 ppm (parti per milione). Il regolamento 609/2013 ha abrogato la parola “dietetico” che sarà sostituito dal termine “specificamente formulato per celiaci” (oppure “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”), sempre solo come diciture accessorie (e volontarie) rispetto al termine “senza glutine” o al termine “con contenuto di glutine molto basso”.

I termini “specificamente formulato per…” potranno essere impiegati esclusivamente per gli alimenti sostitutivi, dove cioè siano tradizionalmente presenti ingredienti a base di glutine (come pasta, pane, etc.) che o siano stati sostituiti con altri senza glutine oppure siano stati deglutinati.

Gli alimenti considerati “naturalmente privi di glutine” possono avere un'etichettatura indicante l'assenza di glutine, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (Ue) n. 1169/2011. In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

Cosa cambia quindi? Diciture diverse per creare solo più confusione e un lavoro in più per i consulenti che devono aiutare le aziende a destreggiarsi con le nuove diciture da apporre in etichetta. Ma perché si rivoluziona sempre l’etichetta senza cambiare il sistema? Ai posteri l’ardua sentenza.

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Alberto Lupini


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