Norme su igiene e sicurezza alimentare Aumentano i controlli durante l'estate

Ormai siamo in estate, il lavoro aumenta grazie al flusso di turisti e vacanzieri che si spostano e che hanno desiderio di godere delle ferie concedendosi svago . In questo periodo aumentano anche i controlli da parte di enti come Carabinieri - Nas, polizia municipale, Guardia di finanza, Asl, ispettorato del lavoro

08 luglio 2018 | 09:11
di Simonetta Verdirame
I titolari d’azienda sono chiamati ad adempiere gli obblighi di legge, per salvaguardare la salute dei dipendenti, valutando con attenzione tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, e per tutelare la salute dei propri clienti, garantendo la qualità dei prodotti somministrati: devono cioè rispettare le normative sulla sicurezza e l’igiene alimentare.



I titolari d’azienda devono anche essere molto attenti a rispettare le norme sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi e non sottovalutare le conseguenze della loro violazione. In particolare, come prevede l’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n.287 che ha aggiornato tale normativa, è indispensabile tener ben presente la tipologia di esercizio commerciale attribuita e autorizzata.

Non bisogna sorprendersi se, rilevate tali violazioni, l’autorità amministrativa proceda, poi a disporre ordini di cessazione dell’attività. Dover interrompere l’attività in un periodo di grande flusso di clientela è un senza dubbio un grave danno ed un rischio da non correre.

Infatti, quand’anche si intenda opporsi al provvedimento amministrativo che dispone la cessazione dell’attività, avendone fondati motivi, bisognerà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale e ciò, ovviamente, richiede tempo oltre che denaro. L’attività nel frattempo deve rimanere chiusa fino alla decisone di merito, cioè fino alla sentenza, salvo che intanto non si ottenga la cosiddetta “sospensiva del provvedimento”.

In proposito vorrei sottolineare che l’eventuale accoglimento della istanza di sospensiva del provvedimento amministrativo che ha natura squisitamente cautelare e di valutazione sommaria della fondatezza dell’istanza di inibizione, non va confusa con la valutazione approfondita dell’argomento che verrà svolta nella fase di merito e porterà alla sentenza.

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