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Aggiornamento del decreto ministeriale sull'uso degli additivi alimentari

Testo completo del regolamento del 4 marzo 2008, che aggiorna il decreto ministeriale del 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione di pietanze e per la conservazione delle sostanze alimentari

 
02 febbraio 2010 | 16:08

Aggiornamento del decreto ministeriale sull'uso degli additivi alimentari

Testo completo del regolamento del 4 marzo 2008, che aggiorna il decreto ministeriale del 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione di pietanze e per la conservazione delle sostanze alimentari

02 febbraio 2010 | 16:08
 

Di seguito il regolamento del 4 marzo 2008 recante un aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITà
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l''articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
Vista la direttiva n. 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva n. 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 95/2/CE concernente gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la decisione n. 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente il mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici;
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 maggio 1997;
Visto l''articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell''articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 24 ottobre 1997;

Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue:
a) all''articolo 10:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.";
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.";
b) dopo l''articolo 10 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. La presenza di un edulcorante è ammessa:
a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all''articolo 10, comma 3, nella misura in cui l''edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.".
c) all''articolo 15:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell''allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.";
2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. L''allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi.";
d) l''allegato VIII, concernente l''elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego, è modificato ed integrato come segue:
1) le parole ''Vitamine e preparati dietetici'' riportate nella colonna ''Prodotti alimentari'', sono sostituite dalle seguenti: ''Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare'';
2) alle voci E 950, E 951, E 952, E 954, E 957, E 959, le diciture riportate nelle colonne ''Denominazioni'', ''Prodotti alimentari'' e ''Dosi massime di impiego'' sono integrate dalle diciture riportate nelle corrispondenti voci dell''allegato II del presente decreto;
e) nell''allegato IX, concernente gli additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l''impiego nei prodotti alimentari non citati all''articolo 15, comma 3, dopo la voce ''E 407 carragenina'', è inserita la voce ''E 407a Alghe Euchema trasformate'', che deve possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell''allegato III del presente decreto;
f) l''allegato XVIII, concernente l''elenco dei prodotti tradizionali italiani a base di carne, è sostituito dall''allegato IV del presente decreto.

Art. 2.
1. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell''articolo 6 e l''allegato XIX del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.

Art. 3.
1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 19 giugno 1998; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 19 giugno 1998, non conformi al presente decreto, possono essere commercializzati fino all''esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 aprile 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 5
Allegati I e II (omissis).

 ALLEGATO IV
 (art. 1, comma 1, lettera f)

Elenco dei prodotti italiani a base di carne nei quali possono essere impiegate soltanto determinate categorie di additivi:

Prodotti alimentari

Categorie di additivi consentite

"Salame cacciatore" tradizionale italiano

Conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità e gas d''imballaggio

"Mortadella" tradizionale italiana

Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d''imballaggio

"Cotechino e zampone" tradizionale italiano

Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d''imballaggio



NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell''art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull''emanazione dei decreti del Prendente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l''efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell''art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:
"Art. 5. - E'' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
(Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l''osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali".
- Il testo dell''art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citata, è il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l''elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d''impiego e le dosi massime d''uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l''elenco dei metodi ufficiali d''analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.
- Il testo dell''art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all''allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l''idoneità all''uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all''aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
(Omissis) ...".
- Il comma 3 dell''art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell''attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all''art. 1:
- Il testo vigente dell''art. 10 del D.M. n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE) come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:
"Art. 10. - 1. L''allegato VIII riporta l''elenco degli edulcoranti che possono essere:
a) posti in vendita al consumatore;
b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi previste.
2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati nell''allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.
3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.
4. Le dosi massime d''impiego indicate nell''allegato VIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l''uso.
4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111".
- Il testo vigente dell''art. 15 del citato D.M. n. 209/1996, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:
"Art. 15. - 1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell''art. 14, comma 1, solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII.
2. Gli additivi alimentari elencati nell''allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell''art. 14, comma 1, ad eccezione di quelli citati nell''allegato X, secondo il principio ''quanto basta''.
3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti:
a) prodotti alimentari non lavorati;
b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752;
c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;
d) burro;
e) latte e panna (interi, scremati o parzialmente scremati) pastorizzati e sterilizzati, compreso il trattamento UHT;
f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;
g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e acqua di sorgente;
h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè;
i) tè in foglie non aromatizzato;
l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;
m) paste alimentari secche;
n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);
o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell''allegato XIII;
p) prodotti alimentari elencati nell''allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.
4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.
5. Soltanto gli additivi elencati nell''allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.
6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un''alimentazione particolare in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d''impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l''uso.
8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell''allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.
8-bis. L''allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi".
- Il testo dell''allegato VIII del citato D.M. n. 209/1996 come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

"Allegato VIII (art. 10, comma 1) (omissis)."

- Il testo dell''allegato XVIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 è il seguente:

 "ALLEGATO XVIII
 ELENCO DEI PRODOTTI TRADIZIONALI ITALIANI A BASE DI CARNE
Bresaola della Valtellina
Cacciatore
Capocollo
Ciauscolo
Coppa di Chiavenna
Coppa Italiana
Coppa Parma
Coppa Piacentina
Cotechino Mantovano
Cotechino Italiano
Cotechino Modena
Culatello di Zibello
Mortadella di Bologna
Mortadella Italiana
Salame Abruzzese
Salame Brianza
Salame Campagnolo
Salame Corallina
Salame Cremona
Salame di Secondigliano
Salame Fabriano
Salame Felino
Salame Filzetta
Salame Finocchiona
Salame Genova
Salame Italiano
Salame Mantovano
Salame Milano
Salame Mugnano
Salame Napoli
Salame Piacentino
Salame Piemonte
Salame Siciliano
Salame Trentino
Salsiccia Calabra
Salsiccia Lucana
Schiacciata Romana
Soppressa Trevigiana
Ventricina
Zampone Italiano
Zampone Modena
Pancetta Arrotolata
Pancetta Piacentina
Prosciutto Colli Mantovani
Prosciutto Cotto Italiano
Prosciutto Crudo Italiano
Prosciutto di Norcia
Prosciutto Toscano
Spalla Cotta Italiana
Speck dell''Alto Adige"

Note all''art. 2:
- Il testo dei commi 10 e 11 dell''art. 6 del citato decreto 27 febbraio 1996, n. 209, è il seguente:
"10. E'' vietata la colorazione dei prodotti tradizionali italiani a base di carne riportati nell''allegato XVIII.
11. Le disposizioni dell''art. 5, comma 3, lettera b), non si applicano ai prodotti tradizionali di cui all''allegato XVIII".
- Il testo dell''allegato XIX del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, è il seguente:
"Allegato XIX. - Elenco degli additivi alimentari che possono essere aggiunti ai prodotti elencati nell''allegato XVIII e relative condizioni d''impiego:
- E 300 Acido ascorbico - E 301 Ascorbato di sodio - E 302 Ascorbato di calcio: alla dose di 0,2%.
- E 260 Acido acetico - E 270 Acido lattico - E 325 Lattato di sodio - E 326 Lattato di potassio - E 327 Lattato di calcio - E 330 Acido citrico - E 331 Citrati di sodio - E 332 Citrati di potassio - E 333 Citrati di calcio - E 500 Carbonati di sodio - E 501 Carbonati di potassio - E 575 Gluconedeltalattone: alla dose quanto basta.
- E 450 Difosfati - E 451 Trifosfati - E 452 Polifosfati: limitatamente a:
- insaccati cotti, alla dose di 0,4%;
- prosciutti cotti e spalla cotta alla dose di 0,25%.
- E 621 Glutammato monosodico: alla dose quanto basta".

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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