Il 13 dicembre 2016 diventerà obbligatoria la dichiarazione nutrizionale per tutti i prodotti alimentari preimballati (ex preconfezionati), ai sensi del Regolamento UE 1169/11. L’etichetta è uno strumento essenziale per l’informazione e la tutela del consumatore e le informazioni nutrizionali possono aiutare nella scelta di alimenti appropriati per comporre una dieta varia, completa ed equilibrata. La dichiarazione nutrizionale specifica la composizione dell’alimento permettendo di stimare il valore energetico e la quantità di alcune sostanze nutritive presenti quali grassi, carboidrati, fibre, proteine e sale.
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Per consentire l’accessibilità delle informazioni a una fascia sempre più ampia di utenti, la dichiarazione nutrizionale deve essere redatta in maniera semplice e comprensibile così da rappresentare uno strumento efficace per adottare decisioni consapevoli. Tutti i valori riportati devono comparire nel medesimo campo visivo in modo da non creare confusione e possono essere rappresentati in formato tabellare o, in caso di spazio insufficiente, in formato lineare.
Le informazioni obbligatorie in etichetta sono riportate nella tabella sottostante:
Nutrienti
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Unità di misura (per 100 g/ml)
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Valore energetico
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kcal e kJ
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Proteine
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g
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Carboidrati g
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g
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- di cui zuccheri
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g
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Grassi
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g
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- di cui saturi
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g
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Fibra alimentare
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g
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Sale
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g
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Il valore energetico e le sostanze nutritive sono espresse su 100 g o 100 ml, in modo da facilitare la comparabilità tra prodotti simili o contenuti in imballaggi di dimensioni diverse. È consentito inserire nelle dichiarazioni nutrizionali anche le assunzioni giornaliere di riferimento (% GDA o % AR) e l’espressione “per porzione”, a condizione che siano riportate la quantità e il numero di porzioni. Oltre alle sostanze nutritive citate in precedenza, possono essere inseriti altri elementi nutritivi come gli acidi grassi mono o polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre, i sali minerali e le vitamine.
I valori dichiarati in etichetta sono valori medi e possono essere ottenuti sulla base di analisi di laboratorio effettuate dal produttore sull’alimento oppure calcolati a partire da valori medi noti o da dati presenti in letteratura. Per alcune categorie di prodotti il Reg. UE 1169/11 prevede che non sia obbligatorio fornire le informazioni nutrizionali, salvo eventuali disposizioni specifiche.
Le categorie più rilevanti che sono escluse da tale obbligo vengono riportate nell’elenco di seguito:
- Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume
- Prodotti non trasformati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
- Prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
- Acque destinate al consumo umano
- Alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2
- Alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Data l’importanza che assumerà l’obbligatorietà a dicembre 2016 della dichiarazione nutrizionale in etichetta, è necessario che vengano fornite le corrette informazioni sia al produttore che al consumatore. Ruolo fondamentale dovrà essere ricoperto dalle autorità sanitarie pubbliche e dai professionisti del settore alimentare attraverso campagne di educazione e di informazione. Tali attività rappresentano, infatti, un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte degli utenti, consentendo loro di effettuare scelte consapevoli e informate così da garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi.
Per ulterori informazioni:
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