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Coronavirus, Lombardia blindata Zona arancio in altre 14 province

07 marzo 2020 | 23:37

Chiusura per Lombardia e 14 province. Nel Decrero del presdidente del consiglio (Dcpm) varato nella notte di sabato dal Governo, viene attuata una stretta senza precedenti che si estende all'intera Lombardia e a ben 14 province che di vdiventtao una zona "arancio", quasi rossa. Saltano invece le chiusure nei paesi del lodigiano e a Vò, finora in quarantena.  “Le disposizioni del presente decreto” si legge nell'articolo 3 del Dpcm “producono il loro effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”. Si vieta l'ingresso e l'uscita dalla Lombardia e dalle seguenti province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Novara, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Nelle zone interessate dal nuovo Dpcm basterà ai cittadini qualche linea di febbre - sopra i 37 gradi - per restare nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti. Bar e ristoranti saranno aperti, ma solo se garantisco la distanza di un metro da ogni cliente e comqunue solo dalle 6 alle 18.

Lombardia chiusa - Coronavirus, Lombardia blindataZona rossa in altre 11 province

Lombardia chiusa

Chiusura per scuole e università. Saranno sospesi gli eventi e le competizioni sportive della Lombardia e di undici province, mentre c'è l'ok per eventi sportivi a porte chiuse sempre nella stessa area. Chiusi gli impianti turistici di Lombardia e province interessate. Stop a discoteche, bingo, pub, cinema e teatri, ma anche a cerimonie civili e religiose, oltre ai funerali. Chiusi musei e luoghi di cultura. Stop concorsi tranne quelli in via telematica e per il personale sanitario di Lombardia e 11 province. Bar e ristoranti aperti, ma obbligo di mantenere un metro di distanza tra una persona e l'altra E apertura solo dalle 6 alle 18. Attività sospesa per il gestore che non rispetta il metro di distanza o gli orari di apertura.

Per visite a parenti in strutture per anziani decide la direzione sanitaria. In festivi e prefestivi chiusi supermercati e negozi in centri commerciali. Riunioni in collegamento remoto in tutti i casi possibili. Il prefetto può ricorrere alle forze dell'ordine e alle forze armate.

Coronavirus, Lombardia blindata Zona arancio in altre 14 province

Ieri, nella parte conclusiva del consiglio dei ministri finito a tarda notte il premier Conte ha condiviso con i ministri presenti la necessità di una ulteriore stretta informandoli e condividendo con loro preoccupazioni per la nuova iniziativa in arrivo. Ci sono state anche polemiche per la pubblicazione di bozze del decreto che non contenevano tutte le prescrizioni, quali ad esempio la chiusura serale degli esercizi pubblici dopo le 18. Misura che renderà in molti casi la vita difficile per molti.

Il governo dispone e conferma su tutto il territorio nazionale la sospensione di una serie di attività che vanno dai congressi medici, alle gite di istruzione scolastica agli assembramenti per partite di pallone, alle discoteche. Mentre raccomanda di nuovo alcune misure di sicurezza come il mantenimento della misura di distanza di un metro fra le persone. Tra i provvedimenti c'è la sospensione di matrimoni e funerali e di eventi e spettacoli di qualsiasi natura che "comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Quanto ai viaggi, "si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari". Ovviamente permane il "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".

Giuseppe Conte - Coronavirus, Lombardia blindata Zona arancio in altre 14 province
Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del decreto di chiusura

Nell'allegato pdf tutto il testo del credito, comprese le parti che regolano le attivitá sanitarie, Di seguito pubblichiamo l'articolo 1 del decreto de IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, che contiene le parti con più immediata conseguenza per tutti i cittadini.

*

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020; Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione delle aree; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, VERCELLI, Venezia, Padova, Treviso)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitá, ovvero spostamenti motivi di salute. E consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r;

f ) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g ) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;


h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali, e levattivitá formative svolte da altrimenti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; 

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro Di cui all'allegato 1 lettera D. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d;

n)  sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le codndizaioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera D, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, di cui all'allegato 1, lettera D), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, di cui all'allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, di cui all'allegato 1, lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, di cui all'allegato 1, lettera d),con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Mororizzazioen civile aventi sede nei territori di cUBI al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove dei esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini prevosti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislazitivo 30 aprile 1992, n. 285. 

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