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Ecco i nuovi codici per le fatture elettroniche

di Luca Ronzoni
07 gennaio 2021 | 10:27

Col nuovo anno esono entrati in vigore nuovi adempimenti che nei mesi scorsi erano facoltativi. Fra questi ci sono le nuove codifiche delle fatture elettroniche


Ecco i nuovi codici per le fatture elettroniche

Con il Provvedimento 28.2.2020 l’Agenzia delle Entrate aveva approvato le nuove Specifiche tecniche della fatturazione elettronica, prevedendone l’utilizzo, in via facoltativa, a decorrere dal 4.5.2020, e obbligatoriamente dall’1.10.2020; successivamente, con il Provvedimento 20.4.2020, la stessa Agenzia in considerazione dell’emergenza COVID-19 aveva differito tale periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche (ver. 1.6.1) e prevedendo che:

dall’1.10.2020 era possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;

dall’1.10 al 31.12.2020 SdI somno state accettate le fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;

dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.

Sono stati introdotti:

- nuovi codici per identificare il “Tipo documento”.

- nuovi codici dettaglio in merito alla “Natura” dell’operazione.

In particolare, per le operazioni non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche;

- nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

 

NUOVI TIPI DOCUMENTO

Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:

  • integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
  • regolarizzazione splafonamento (TD21);
  • estrazione beni da un deposito IVA (TD22) ed estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
  • cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
  • fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

 

Codice

Tipo documento

TD01

Fattura

TD02

Acconto / Anticipo su fattura

TD03

Acconto / Anticipo su parcella

TD04

Nota di Credito

TD05

Nota di Debito

TD06

Parcella

TD16 NEW

Integrazione fattura reverse charge interno

Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute

senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).

TD17 NEW

Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero

Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI

le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).

TD18 NEW

Integrazione per acquisto di beni intraUE

Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute

senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).

TD19 NEW

Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI

le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

In tal caso si rammenta che nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento.

TD21 NEW

Autofattura per splafonamento

L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato

senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).

TD22 NEW

Estrazione beni da un deposito IVA

TD23 NEW

Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)

TD24 NEW

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25 NEW

Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)

TD26 NEW

Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)

TD27 NEW

Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

  • in merito all’integrazione della fattura con reverse charge interno / estero l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere all’integrazione del documento cartaceo con l’aliquota IVA e l’imposta e alla “doppia” annotazione, senza transitare dallo SdI. Tale possibilità rimane valida senz’altro fino al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se dall’1.1.2021 l’unica modalità utilizzabile è quella elettronica (utilizzo obbligatorio dei nuovi “Tipo documento” TD16, TD17, TD18 e TD19);
  • l’utilizzo dei nuovi “Tipo documento” da TD17 a TD19 dovrebbe evitare la compilazione del c.d. “spesometro estero”. Infatti, come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

- emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);

- emessa / ricevuta fattura elettronica;

  • in merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l’utilizzo del nuovo “Tipo documento” TD27 consente l’emissione dell’autofattura tramite SdI per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l’acquirente / committente.

Nella FAQ 19.7.2019, n. 139 disponibile nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, ribadendo quanto contenuto nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di autofattura per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (in tal caso la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite).

NUOVI CODICI NATURA OPERAZIONE

Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:

  • non soggette IVA (N2);
  • non imponibili (N3);
  • reverse charge (N6);

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.

 Codice

Tipologia operazione

N1

Escluse ex art. 15

N2

non soggette

N2.1

Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72

N2.2

Non soggette - altri casi

N3

non imponibili

N3.1

Non imponibili - esportazioni

N3.2

Non imponibili - cessioni intraUE

N3.3

Non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4

Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5

Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6

Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

Esenti

N5

Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

inversione contabile

N6.1

Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

Inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3

Inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4

Inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5

Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6

Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7

Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

Inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9

Inversione contabile - altri casi

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)

Anche relativamente ai predetti nuovi codici “Natura operazione”, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

  • dovrà essere chiarito se, ora, per le prestazioni generiche UE ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va utilizzato il nuovo codice N2.1. In passato l’Agenzia aveva riconosciuto la validità del codice N6. Tale codice però dall’1.1.2021 non risulta più utilizzabile.
    • tra le operazioni identificate dal nuovo codice N2.2 può essere richiamata la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con IVA detratta nella misura del 40%;
    • in merito alle operazioni soggette a reverse charge, va evidenziato che per le fatture relative alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile di cui alla lett. a) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 va utilizzato il codice N6.3 mentre per quelle relative ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti / completamento di edifici di cui alla lett. a-ter del citato comma 6 va utilizzato il codice N6.7.



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