Nell’esercizio della propria attività d’impresa il ristoratore assume rischi e responsabilità conseguenti al rapporto quotidiano con il cliente e alle molteplici casistiche che da questo possono derivare e che deve saper gestire, come nelle ipotesi di un furto o di caduta all’interno del locale.

Responsabilità in caso di furto
Allo scopo di definire le responsabilità, occorre distinguere i due eventi: in caso di furto, sottrazione o perdita di un bene portato dal cliente nel locale, il ristoratore è responsabile solo se ha accettato in custodia cose che, secondo gli usi del locale, non è opportuno che il cliente tenga con sé (es.: cappotto, ombrello), per poter degustare con maggiore comodità ciò che ha scelto. Questo perché si perfeziona tra le parti un contratto di deposito, in base al quale l’imprenditore, in quanto custode, assume l’obbligo di restituzione della cosa consegnata dal cliente, analogamente a quanto previsto dalla legge in materia di deposito in albergo.

Il ristoratore risponde solo degli oggetti affidati in custodia, non di quelli sorvegliati dal cliente
Al contrario, va esclusa la responsabilità del ristoratore se l’evento riguarda oggetti che rimangono sotto la diretta sorveglianza del cliente, come lo smartphone sul tavolo o la borsa poggiata ai suoi piedi, in quanto non gli impediscono di mangiare e bere ciò che ha ordinato, a meno che non si accerti una custodia affidata esplicitamente. Tuttavia, ricorre la responsabilità in concorso del gestore se il cliente, per negligenza, non sorveglia adeguatamente gli oggetti lasciati in sala, contribuendo al danno.
Responsabilità in caso di caduta
Nel caso di caduta del cliente all’interno del locale, su un gradino o su pavimento bagnato e scivoloso, di chi è la responsabilità? Del cliente che non se n’è accorto? Del ristoratore che non ha mantenuto e custodito il locale per evitare che produca danni ai propri ospiti? In tali casi il ristoratore è responsabile per i danni subiti dai propri ospiti, dovendo fare in modo che il locale non presenti fonti di pericolo, come nel caso di uno scalino instabile o del pavimento scivoloso senza il cartello con l’avviso al pubblico.

Il ristoratore risponde delle cadute da pericoli nascosti, salvo caso fortuito o colpa del cliente
Pertanto, il titolare del locale è responsabile oggettivamente, in base all'articolo 2051 del Codice Civile, per i danni causati dalle cose in custodia (come nel caso di un pavimento scivoloso o un gradino scheggiato), se il pericolo che ha provocato la caduta del cliente non era visibile o prevedibile (la cosiddetta "insidia e trabocchetto"). Non si può escludere un concorso di colpa tra ristoratore e cliente, se una maggiore attenzione di quest’ultimo avesse contribuito a limitare l’entità del danno subito. Solo se il danno è dovuto a caso fortuito (imprevedibile ed inevitabile) o a una condotta negligente e disattenta del cliente stesso, il ristoratore non è tenuto al risarcimento.
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