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Bambini in spiaggia, supplementi e panini da casa: cosa possono davvero vietare i lidi

Tra Campania e Puglia due casi riaccendono il dibattito sui diritti dei bagnanti. A Castel Volturno una famiglia segnala un supplemento “Baby” per una bambina di 17 mesi; in Puglia si discute sui divieti di consumare cibo da casa nei lidi. L’esperto Alessandro Klun richiama normativa regionale e Codice del Consumo, chiarendo limiti dei concessionari e diritti dei clienti

di Redazione Italia a Tavola
06 luglio 2026 | 12:00
Bambini in spiaggia, supplementi e panini da casa: cosa possono davvero vietare i lidi

L'estate 2026 riporta al centro del dibattito il rapporto tra stabilimenti balneari e consumatori. Dalla Campania alla Puglia, due vicende differenti hanno acceso il confronto su costi, regolamenti interni e diritti degli utenti: da un lato il caso del supplemento richiesto per una bambina di 17 mesi, dall'altro le contestazioni sul divieto di consumare cibo portato da casa. Pur riguardando situazioni diverse, entrambe le vicende pongono una domanda comune: fino a che punto uno stabilimento balneare può imporre condizioni economiche o limitazioni ai propri clienti?

Il caso della bambina di 17 mesi: il supplemento finisce al centro delle polemiche

A Ischitella, frazione di Castel Volturno (Ce), una famiglia ha segnalato di aver trovato nello scontrino una voce di 3 euro indicata come “Baby”, oltre ai costi di ombrellone e lettini. Il caso è stato portato all’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli, che da tempo raccoglie segnalazioni su presunti disservizi nel settore balneare. La vicenda, diffusa sui social, ha generato un ampio dibattito e numerose testimonianze simili da altri stabilimenti della zona. Il titolare del lido, Nando Zaccariello, ha chiarito che si è trattato di un errore del personale. «È stato un errore dei miei collaboratori all’ingresso», ha spiegato, sottolineando che nella pratica ordinaria lo stabilimento non applica supplementi ai bambini piccoli e che la struttura ha chiesto scusa alla famiglia coinvolta, proponendo anche un nuovo ingresso gratuito.

In uno stabilimento campano è stato chiesto un supplemento di 3 euro per far entrare una bambina di 17 mesi
In uno stabilimento campano è stato chiesto un supplemento di 3 euro per far entrare una bambina di 17 mesi

Sul caso è intervenuto  Alessandro Klun (collaboratore di Italia a Tavola, autore del libro "A cena con diritto ed esperto di questioni legali relative al mondo della ristorazione e dell'accoglienza), che ha richiamato la normativa vigente in Campania. «La Legge regionale della Campania 10 maggio 2012, n. 10 stabilisce che i concessionari degli stabilimenti balneari devono garantire l’accesso gratuito ai minori di 12 anni accompagnati da un adulto». Secondo Klun, la natura del supplemento è determinante per valutarne la legittimità: «Se il supplemento è stato richiesto esclusivamente perché la bambina entrasse nello stabilimento, la richiesta pare in contrasto con la normativa regionale». L’esperto distingue però i casi in cui il costo sia legato a un servizio aggiuntivo: «Diverso sarebbe il caso in cui i 3 euro fossero riferiti a un servizio aggiuntivo e facoltativo, come il noleggio di un’attrezzatura dedicata, e non al semplice ingresso».

Alessandro Klun, esperto di diritto in cucina
Alessandro Klun, esperto di diritto in cucina

Un elemento centrale riguarda la chiarezza della voce riportata in scontrino: «La dicitura “Baby” riportata sullo scontrino, tuttavia, pare generica e non consente di comprendere la reale natura dell’addebito». Klun richiama anche il tema della trasparenza nei confronti del consumatore: «Qualunque supplemento deve essere chiaramente indicato nel tariffario ed essere comunicato preventivamente al cliente, in base ai principi di trasparenza previsti dal Codice del Consumo. In assenza della prova che si trattasse di un servizio ulteriore, il supplemento sembrerebbe non trovare giustificazione e parrebbe potenzialmente contrario alla disciplina regionale citata».

Puglia, lidi e il tema del cibo portato da casa

Se in Campania la discussione riguarda gli ingressi dei più piccoli, in Puglia il tema è quello del consumo di alimenti introdotti dall'esterno. In diverse località della costa adriatica e ionica, tra cui Vieste (Fg), alcuni bagnanti hanno raccontato di essere stati invitati a non consumare cibo preparato a casa o acquistato altrove all'interno degli stabilimenti. Una situazione che ha coinvolto soprattutto le famiglie, spesso orientate a contenere le spese evitando il ricorso ai punti ristoro dei lidi. La vicenda ha assunto anche una dimensione politica dopo l'intervento del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha ricordato come l'ordinanza balneare regionale consenta ai bagnanti di introdurre e consumare alimenti e bevande propri anche negli stabilimenti in concessione. «Le regole sul decoro esistono già e vietano l'utilizzo della plastica monouso. Ma questo non significa impedire alle persone di consumare un panino o della focaccia portati da casa», ha osservato.

Su questo aspetto il parere di Klun è netto e si inserisce nel solco della normativa sui diritti dei consumatori. «Dal punto di vista giuridico, non esiste una norma nazionale che vieti ai clienti di portare e consumare cibo o bevande acquistati altrove all’interno di uno stabilimento balneare», chiarisce. L’esperto aggiunge che il perimetro di azione del concessionario non è illimitato: «La spiaggia in concessione resta infatti parte del demanio marittimo e il concessionario può disciplinarne l’utilizzo, ma non può imporre limitazioni prive di un fondamento normativo o contrarie ai diritti dei consumatori». Klun specifica che eventuali restrizioni possono essere ammesse solo in casi circoscritti: «Un eventuale divieto può essere giustificato solo da esigenze di sicurezza, igiene o ordine pubblico e deve essere previsto in modo chiaro nel regolamento dello stabilimento».

Secondo la legge nessun lido può impedire ai bagnanti di consumare cibo portato da casa
Secondo la legge nessun lido può impedire ai bagnanti di consumare cibo portato da casa

Diversamente, l’imposizione di divieti generalizzati rischia di entrare in conflitto con i principi del rapporto contrattuale tra gestore e cliente. «Impedire il consumo di alimenti portati da casa al solo scopo di favorire il bar o il ristorante del lido potrebbe integrare una clausola ingiustificata e potenzialmente vessatoria, oltre a risultare in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali e con le norme del Codice del Consumo», osserva ancora Klun. Il principio generale, secondo l’esperto, resta quello della libertà del consumatore entro i limiti della legge: «Pertanto, salvo specifici divieti previsti dalla legge o giustificati da concrete esigenze organizzative, il cliente ha il diritto di portare e consumare il proprio pranzo al sacco nello stabilimento balneare». 

Un’estate che riporta al centro la chiarezza delle regole

Dalla Campania alla Puglia, le due vicende mettono in evidenza un elemento comune: la necessità di regole chiare, esplicite e uniformemente applicate. Che si tratti di supplementi legati alla presenza di bambini o di regolamenti sui consumi in spiaggia, il punto critico resta sempre lo stesso: la trasparenza preventiva verso il cliente come condizione per evitare conflitti e interpretazioni divergenti. «Al di là della legittimità o meno del supplemento - afferma Klun -, la vicenda evidenzia l’importanza di una comunicazione chiara e trasparente nei confronti dei clienti. Eventuali costi aggiuntivi devono essere indicati in modo comprensibile e preventivo, così da consentire loro di conoscere le condizioni economiche del servizio ed evitare contestazioni.Una comunicazione trasparente delle regole da parte del gestore resta comunque essenziale per evitare contestazioni e garantire un corretto equilibrio tra libertà del consumatore e organizzazione dell’attività imprenditoriale. Trasparenza e correttezza rappresentano principi fondamentali per un rapporto di fiducia tra gestori degli stabilimenti balneari e utenti».

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