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Cosa succede se il cliente non paga la tassa di soggiorno? La sentenza della Cassazione

di Redazione Italia a Tavola
16 febbraio 2026 | 11:58

La tassa di soggiorno resta a carico del turista, ma se non paga è il gestore della struttura ricettiva a doverla versare comunque al Comune, con tanto di sanzione in caso di omissione. A chiarirlo, con un principio destinato a incidere concretamente sulla gestione quotidiana di hotel, B&B e affittacamere, sono le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza n. 1527 del 25 gennaio 2026. I giudici hanno ribadito che il gestore è responsabile d’imposta e non più agente contabile: una distinzione tecnica che cambia molto sul piano giuridico e operativo, perché definisce un rapporto trilaterale - gestore, cliente, ente locale - di natura esclusivamente tributaria. Ne deriva che le eventuali controversie spettano al giudice tributario e non alla Corte dei conti, priva di giurisdizione in materia.

Cosa succede se il cliente non paga la tassa di soggiorno? La sentenza della Cassazione

Imposta di soggiorno, la Cassazione ribadisce: paga il gestore se il cliente non versa

Il principio fissato dalla Cassazione e il nuovo perimetro giuridico

Entrando nel merito, la Corte spiega che «a seguito del riconoscimento come responsabili d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente». In altre parole, l’albergatore diventa il primo interlocutore del Comune: se il versamento manca, l’ente può rivolgersi direttamente a lui chiedendo imposta e sanzione del 30%. Questo perché il gestore, nella sua veste fiscale, è «destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile a un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria». Da qui la conseguenza processuale: sarà il giudice tributario a decidere eventuali ricorsi, con «difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile».

Cosa succede se il cliente non paga la tassa di soggiorno? La sentenza della Cassazione

Se il versamento manca, il Comune può chiedere al gestore imposta e sanzione

Il passaggio normativo che ha portato a questa configurazione va letto insieme a un’altra pronuncia citata nel quadro interpretativo, l’ordinanza n. 6187/2024, con cui la Corte suprema ha precisato che, da quando i gestori sono qualificati come responsabili d’imposta e non più agenti contabili ex lege, non possono essere chiamati a rispondere del reato di peculato neppure per fatti precedenti al 2020. Il motivo sta nella modifica legislativa introdotta dall’articolo 5-quinquies del decreto-legge 146/2021, norma di interpretazione autentica che ha attribuito retroattivamente la qualifica tributaria anche per il passato. La sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 9213/2022, lo ha chiarito senza ambiguità: la qualifica di responsabile d’imposta va riconosciuta al gestore anche per omessi o tardivi versamenti antecedenti al 19 maggio 2020, perché il peculato richiede la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, status che non appartiene più a chi gestisce una struttura ricettiva.

Obblighi pratici, scadenze e sanzioni da conoscere

Questo assetto giuridico comporta obblighi operativi precisi. I titolari devono presentare ogni anno la dichiarazione telematica entro il 30 giugno successivo al periodo di riferimento e rispettare tutte le prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali. Se la dichiarazione manca o risulta infedele, scattano sanzioni dal 100 al 200% dell’imposta dovuta; se invece il problema riguarda il versamento, la penalità è del 30%, ridotta al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in linea con quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 per i tributi in generale. In sostanza, il gestore svolge un ruolo di sostituto operativo nella riscossione ma resta giuridicamente distinto dal contribuente, che continua a essere il cliente pernottante.

Tassa di soggiorno, responsabilità ai gestori

La Cassazione ha stabilito che i gestori di strutture ricettive sono responsabili d’imposta per la tassa di soggiorno: devono versarla al Comune anche se il cliente non paga, con diritto di rivalsa sull’ospite. In caso di omissione scattano sanzioni fino al 30% e le controversie spettano al giudice tributario, non alla Corte dei conti. La qualifica fiscale vale anche retroattivamente, quindi non si configura il reato di peculato per fatti precedenti al 2020. Restano obblighi dichiarativi annuali e adempimenti precisi. L’imposta può essere istituita solo dai Comuni riconosciuti come località turistiche o città d’arte e va destinata a servizi, patrimonio e sviluppo del territorio.

Dove si applica la tassa di soggiorno

Per capire dove e quando la tassa di soggiorno può essere applicata bisogna poi spostare lo sguardo sul livello territoriale. La disciplina generale stabilisce che possono istituirla i Comuni capoluogo, le unioni di Comuni e gli enti inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Il tributo grava su chi alloggia nelle strutture presenti sul territorio e deve rispettare criteri di gradualità proporzionati al prezzo del soggiorno, senza superare i limiti fissati dalla legge. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1955/2024, ha precisato che spetta alle Regioni individuare le località abilitate ad applicarlo, valutando caratteristiche territoriali, sociali ed economiche. Questo significa che anche un centro privo di un flusso turistico tradizionale può rientrare nell’elenco se possiede elementi storici, paesaggistici o culturali rilevanti, purché la scelta sia motivata e coerente con i criteri normativi.

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