Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 21 febbraio 2026 | aggiornato alle 12:36| 117547 articoli in archivio

Sicurezza nei locali: cosa devono sapere bar e ristoranti dopo le circolari del Viminale

La tragedia di Crans-Montana ha mostrato come un locale diventi pericoloso quando capienza, allestimenti e gestione degli spazi ignorano le regole, aprendo un dibattito che riguarda bar e ristoranti italiani. Le circolari del Viminale chiariscono quando un bar resta tale e quando diventa locale di intrattenimento, indicando come gestire affollamento e spazi

Alessandro Klun
di Alessandro Klun
04 febbraio 2026 | 17:43
Sicurezza nei locali: cosa devono sapere bar e ristoranti dopo le circolari del Viminale

La tragedia verificatasi a Crans-Montana nella notte di Capodanno ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza nei locali aperti al pubblico, evidenziando le gravi conseguenze che possono derivare da carenze strutturali, organizzative e da un uso degli spazi senza rispetto dei requisiti giuridici e tecnici. In Italia tale evento ha determinato un intervento del ministero dell’Interno, sfociato nelle circolari del 15 e del 19 gennaio 2026 che, senza introdurre nuove regole, forniscono criteri interpretativi uniformi della normativa esistente, richiamando il quadro delineato dal D.P.R. n. 151/2011 in materia di prevenzione incendi e dall’art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali di pubblico spettacolo. Il nodo principale riguarda la corretta qualificazione, ai fini antincendio, delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento.

Gli adempimenti antincendio e il Piano di emergenza ed evacuazione

La circolare 15 gennaio 2026, con l’obiettivo di evitare applicazioni disomogenee sul territorio nazionale, ribadisce che bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e non sono quindi automaticamente soggetti agli adempimenti antincendio previsti da tale decreto. Tuttavia, tali obblighi trovano applicazione quando l’esercizio è inserito in strutture già soggette alla normativa antincendio (come centri commerciali o complessi polifunzionali), quando sono presenti impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW, oppure quando l’attività assume caratteristiche assimilabili a quelle dei locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo.

La circolare chiarisce gli obblighi antincendio e la gestione dell’affollamento
La circolare chiarisce gli obblighi antincendio e la gestione dell’affollamento

Particolare attenzione è dedicata al tema dell’affollamento. Qualora la presenza contemporanea superi le 50 persone, tra clienti e lavoratori, sorge l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza ed evacuazione secondo il D.M. 2 settembre 2021 e la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso obbligo ricorre inoltre nei luoghi con almeno 10 lavoratori o nelle attività soggette al D.P.R. 151/2011, con la conseguenza che anche esercizi non formalmente soggetti alla prevenzione incendi possono essere tenuti a una gestione strutturata dell’emergenza.

Musica dal vivo, karaoke e trasformazione funzionale del locale

La circolare in esame affronta anche il tema della musica dal vivo, della diffusione musicale e del karaoke, precisando che tali elementi non determinano automaticamente il mutamento dell’inquadramento giuridico del locale quando restano accessori e non prevalenti rispetto alla somministrazione, non incidono sull’organizzazione degli spazi, sugli impianti o sulla gestione dell’affollamento. In tali ipotesi, l’esercizio resta qualificabile come bar o ristorante, in coerenza con quanto già previsto dal D.M. 19 agosto 1996, che esclude dal proprio ambito di applicazione alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali o karaoke, purché privi di attività danzante e con capienza non superiore a 100 persone.

La circolare chiarisce anche quando musica e karaoke non cambiano la natura del locale
La circolare chiarisce anche quando musica e karaoke non cambiano la natura del locale

Viene altresì chiarito il concetto di trasformazione funzionale: quando l’intrattenimento diventa l’elemento prevalente o quando si registrano modifiche significative del layout, degli impianti o dei flussi di pubblico, è necessario riesaminare l’intera attività. In tali casi, la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) non è più sufficiente e possono trovare applicazione gli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S., le regole tecniche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi, in vigore dal 1° gennaio 2023) e gli adempimenti del D.P.R. 151/2011. Pertanto la valutazione del rischio incendio assume un ruolo determinante e deve considerare elementi come arredi, impianti audio-video, vie di esodo, segnaletica, materiali combustibili e modalità di utilizzo degli spazi, secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021 e del D.Lgs. 81/2008.

Rafforzamento dei controlli e responsabilità degli operatori

Con la successiva circolare 19 gennaio 2026 il ministero dell’Interno invita Prefetture e amministrazioni a rafforzare l’attività preventiva di controllo su agibilità, capienza, affollamento, prevenzione incendi ed esodo nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, prevedendo la convocazione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e verifiche con Commissioni di vigilanza, Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro e Polizia locale. In tale contesto emerge con sempre maggiore evidenza che adeguarsi alle regole prima delle verifiche non rappresenta una mera scelta prudenziale, ma costituisce un preciso dovere giuridico.

Tutti i temi legali legati al mondo della ristorazione sono approfonditi nel libro di Alessandro Klun "A Cena con Diritto"

© Riproduzione riservata