eCommerce, nuove tasse. Dall'1 luglio la direttiva sulle vendite a distanza

Diventa effettiva quest'anno la direttiva europea sulle vendite fra Paesi europei e quelle legate all'importazione di beni o servizi: sotto la soglia dei 10mila euro si paga l'Iva nel Paese d'origine dell'azienda

15 febbraio 2021 | 15:25
Con l’esecuzione di una direttiva del 2017, tutti gli stati membri dell’Unione Europea adotteranno nuove misure fiscali in tema di eCommerce. In particolare, dal primo luglio di quest’anno, la deroga alla tassazione delle vendite a distanza nel paese Ue del consumo varrà solo per le imprese che non superano i 10mila euro annui (rispetto alla precedente soglia dei 35mila euro).


Dall'1 luglio 2021 entra in vigore la nuova direttiva europea sul commercio a distanza

La direttiva europea
La direttiva comunitaria (la 2455) sul commercio elettronico punta a rendere più chiaro il tema della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto dei beni, uno degli aspetti che ha sempre posto le piattaforme di beni e servizi online in contrapposizione con le aziende che sviluppano un business brick&mortar. In particolare, la direttiva fa chiarezza su chi deve pagare cosa: per tutte quelle attività che superano i 10mila euro di fatturato (cumulativi di tutte le vendite effettuate nell’Ue) all’anno, l’Iva da pagare è quella del Paese di consumo del bene o del servizio venduti. Per gli altri, rimane valida l’Iva del paese in cui ha sede l’azienda. Un’applicazione, quest’ultima, facilitata dall’introduzione del regime fiscale semplificato dello sportello unico Oss (One stop one shop).

La nozione di vendita a distanza
Oltre alla questione fiscale, la direttiva europea ha il merito di introdurre esplicitamente la nozione di “vendita a distanza” sia per il mercato comunitario che per quello delle importazioni da paesi terzi. La definizione prevede che siano considerate vendite a distanza, «le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo del trasporto o della spedizione a destinazione dell’acquirente».

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Alberto Lupini


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