Ristoranti, come recuperare il 30% delle commissioni sul Pos

Continua il piano cashless del Governo: ristoranti e bar hanno un credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate per i pagamenti tracciabili . Il provvedimento vale dall’1 luglio per tutti gli esercenti che l’anno scorso avevano un fatturato fino a 400mila euro. La compensazione avviene attraverso un modella 740

04 settembre 2020 | 12:20
Un ulteriore credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti - dalle attività d'impresa ai lavoratori autonomi -, in particolare ristoranti e bar, colpiti dalla crisi conseguente al lockdown, riguarda le commissioni addebitate per tutte quelle transazioni effettuate con modalità di pagamento tracciabile. Una possibilità introdotta con il DL 124/2019, noto come "Collegato alla Finanziaria 2020". Il bonus riguarda le commissioni dovute alle operazioni (tracciabili) effettuate a partire dall'1 luglio 2020 e può essere richiesto unicamente da quegli esercenti che nel 2019 non hanno avuto ricavi superiori ai 400mila euro.


Un credito d'imposta del 30% sulle commissioni per tutte le operazioni tramite pagamenti elettronici

Il recupero è del 30% delle commissioni addebitate per operazioni che sono state effettuate tramite carte di credito, carte di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Un chiaro segnale di coerenza rispetto alla strada già tracciata dagli Stati Generali di Conte e dal Piano Colao a digitalizzare ristoranti, bar e in generale tutti gli esercenti - come direbbe il premier - «in maniera dolce e gentile».

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Questo bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24 (un approfondimento direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate). Quindi, una volta compilato il documento per il pagamento di buona parte delle imposte dovute allo Stato, il credito d'imposta del 30% sulle commissioni di cui sopra verrà detratto dal totale. Il modulo F24 sarà da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia a decorrere dal mese successivo rispetto a quello durante il quale si è effettuata la spesa. Dopodiché è necessario ricordarsi di indicare questo bonus nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito (ed anche in quelle successive, fino alla conclusione dell'utilizzo).

Il credito d'imposta sulle commissioni pagamenti elettronici non è tassato, quindi non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.


Il modello F24

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che deve essere indicato nel modello F24 per l'utilizzo del bonus. Il codice è 6916, "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici". Nel modello devono essere anche riportati il mese e l'anno dell'addebito delle commissioni. Quindi, ad esempio, quando ci si vuole riferire all'utilizzo del credito connesso alle commissioni relative al mese di luglio 2020, va indicato "0007" e "2020".

Questa è la procedura, che è possibile unicamente se gli operatori che mettono a disposizione sistemi che consentono il pagamento elettronico trasmettono mensilmente, in via telematica, l'elenco / le informazioni delle transizioni effettuate nel periodo di riferimento; a questo elenco deve essere aggiunto il prospetto delle commissioni addebitate, secondo le modalità previste dalla Banca d'Italia nel Provvedimento del 21 aprile 2020 (per saperne di più, clicca qui).

Queste informazioni devono essere trasmesse telematicamente, mediante un formato che garantisca integrità e inalterabilità, quindi ad esempio la Pec. E soprattutto, devono sempre essere inviate entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento (quindi, se il periodo di riferimento è il mese di luglio, le informazioni devono essere inviate entro il 20 di agosto).


Per ottenerla, ricordarsi di inviare tutte le informazioni necessarie sui pagamenti del periodo di riferimento

Ricapitolando ed entrando nel dettaglio: il ristoratore o l'esercente che soddisfi le caratteristiche per accedere al credito d'imposta, per usufruire del bonus deve inviare al proprio studio commerciale le seguenti comunicazioni:

L'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento

Il numero e il valore delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento

Il numero e il valore delle operazioni di pagamento effettuate dai consumatori finali nel periodo di riferimento

Un prospetto che descriva le commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito. Questo prospetto deve riportare quindi l'ammontare relativo a:
  • Commissioni totali (ossia l'insieme delle commissioni pagate dall'esercente per le operazioni di pagamento fatte con carta o con altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili, sia dal consumatore finale sia da un non consumatore);
  • Commissioni addebitate sul transatto (=l'accordo tra le parti) per le operazioni di pagamento effettuate dai consumatori finali;
  • Costi fissi periodici, che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia (ad esempio "operazioni in franchigia da IVA, per chi opta per un regime forfettario, che quindi in fattura non devono esporre l'IVA o non devono applicare la ritenuta d'acconto), anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

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Alberto Lupini


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