Rettifica al “fondo ristorazione” Ora tutti possono chiedere aiuto

Grazie all’intervento della Fipe, è stato modificato il testo del “decreto Agosto” consentendo l’accesso al fondo a tutte le attività, non soltanto a quelle “avviate dopo il 2019” come indicava il testo originale

20 agosto 2020 | 11:13
La Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi ha immediatamente segnalato al Governo l’errore materiale contenuto nel testo del “decreto Agosto” pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa, che limitava il beneficio alle sole attività economiche “avviate dopo il 2019”, escludendo così la maggior parte della platea degli esercizi a cui la norma era rivolta. Per beneficiare del fondo, infatti, occorre dimostrare di avere subito, nel periodo marzo-giugno 2020, un calo medio del fatturato di almeno il 25% rispetto a quello dei corrispondenti mesi del 2019. Ora invece, grazie all’ultima rettifica al testo del decreto, l’accesso al contributo a fondo perduto continuativo su base contrattuale è garantito a tutte le attività di ristorazione, mense e catering senza più limiti connessi alla data di costituzione. Inoltre, il contributo può essere richiesto, per quanto riguarda i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche in assenza della perdita di fatturato sopra indicata.



Con una manovra da 25 miliardi di euro, il “decreto Agosto” - approvato dal Consiglio del Ministri lo scorso 7 agosto con la consueta formula “salvo intese” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 del mese - ha stanziato misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia italiana.



Riportiamo di seguito le novità introdotte in particolare per quanto riguarda il settore della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo:
  • sono previste ulteriori 18 settimane di assegno ordinario del Fis e di Cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
  • per le imprese che non utilizzano gli strumenti di sostegno al reddito è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
  • per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
  • per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
  • è stata abrogata la proroga obbligatoria dei contratti a termine prevista in conseguenza dell’utilizzo degli strumenti emergenziali di ammortizzazione sociale;
  • ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotti dal decreto in commento ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il mancato utilizzo degli stessi resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
  • è stato istituito un contributo a fondo perduto specifico per la ristorazione per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, compresi quelli vitivinicoli;
  • è stato inserito un contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;
  • è stato introdotto l’esonero della seconda rata Imu per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • è stata prorogata la moratoria per le MPMI (micro/piccole e medie imprese) ex art. 56 del Cura Italia fino al 31 gennaio 2020, tuttavia, per le imprese del comparto turistico la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 20 settembre 2020, opera sino al 31 marzo 2021;
  • è stato ulteriormente sospeso fino al 31 agosto 2020 il termine di scadenza dei titoli di credito;
  • per gli esercenti attività d’impresa, anche il mese di giugno rientra nel periodo in cui far valere il credito d’imposta degli immobili a uso non abitativo previsto dall’art. 28 del Rilancio;
  • è stata prorogata al 16 settembre 2020 il pagamento del 50% dei versamenti sospesi dagli art. 126 e 127 del Rilancio;
  • l’esonero del pagamento di Tosap e Cosap è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020.

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Alberto Lupini


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