Corte Ue: Uber è servizio di trasporto Agli Stati il compito di regolamentarlo

La Corte di giustizia dell’Ue si è espressa dopo numerosi dibattiti: Uber è un servizio di trasporto. Il che porta come prima - ma non unica - conseguenza che debbano essere gli Stati membri a regolamentarlo come tale

20 dicembre 2017 | 15:34
Altra conseguenza di questa sentenza è che il servizio di messa in contatto con conducenti non professionisti fornito dalla piattaforma online deve essere escluso dall'applicazione della libera prestazione dei servizi nonché delle direttive Ue sui servizi e sul commercio elettronico.



In particolare i giudici di Lussemburgo hanno spiegato che un servizio d'intermediazione come quello di Uber, che mette in contatto via app e dietro retribuzione conducenti non professionisti utilizzatori della propria auto con persone che desiderano effettuare uno spostamento, «deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di servizio nel settore dei trasporti». Non si possono quindi applicare le norme che valgono per la libera prestazione dei servizi né per il commercio. È quindi «compito degli stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi nel rispetto delle norme Ue».

La Corte dichiara che il servizio fornito da Uber non è soltanto un servizio d'intermediazione in quanto il fornitore crea al contempo un'offerta di servizi di trasporto urbano. L'app di Uber, infatti, è indispensabile sia per i conducenti sia per le persone che intendono effettuare uno spostamento, oltre al fatto che Uber esercita un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei conducenti.

Lussemburgo conclude quindi che il servizio fornito da Uber «deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l'elemento principale è un servizio di trasporto» e non un servizio digitale. Di conseguenza non si applica in questo caso la direttiva Ue sul commercio elettronico e nemmeno la direttiva servizi nel mercato interno. Per lo stesso motivo Uber non rientra neppure nella libera prestazione dei servizi in generale, ma nella politica comune dei trasporti. E finora, ricorda la Corte, i servizi di trasporto non collettivi in area urbana così come i servizi collegati quali Uber non hanno portato all'adozione di norme comuni Ue sul fondamento di tale politica.

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Alberto Lupini


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