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Caseificio sanzionato per marketing ingannevole a danno di Grana Padano Dop

La Corte d’Appello di Torino condanna un caseificio per l’uso illegittimo del nome Gran Riserva Italia, evidenziando l’importanza della tutela Dop e della corretta etichettatura alimentare per proteggere i consumatori

 
09 ottobre 2025 | 18:39

Caseificio sanzionato per marketing ingannevole a danno di Grana Padano Dop

La Corte d’Appello di Torino condanna un caseificio per l’uso illegittimo del nome Gran Riserva Italia, evidenziando l’importanza della tutela Dop e della corretta etichettatura alimentare per proteggere i consumatori

09 ottobre 2025 | 18:39
 

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 5 settembre 2025, ha confermato l’illegittimità dell’uso della denominazione "Gran Riserva Italia" da parte di un caseificio non autorizzato all’utilizzo della Dop Grana Padano. La pronuncia riguarda in particolare la categoria "Riserva Oltre i 20 mesi", relativa al Grana Padano a maggiore stagionatura, tutelando così i valori e la reputazione della Dop italiana.

Caseificio sanzionato per marketing ingannevole a danno di Grana Padano Dop

Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano Dop

Stefano Berni: «una sentenza luminosa»

«Si tratta di una sentenza che giudico luminosa e da prendere come riferimento nella tutela dei prodotti Dop - ha dichiarato Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano -, riprende e porta nei tribunali italiani principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e diventa così una pietra miliare contro i similari e le loro politiche di comunicazione fuorvianti per i consumatori».

Il contenzioso e i criteri di evocazione

Il contenzioso nasceva dall’uso dei termini "Gran Riserva Italia" nella presentazione di un formaggio a pasta dura venduto in gdo italiana in forme di circa 26 kg. Il prodotto presentava uno scalzo laterale marchiato a fuoco, con logo ellittico e la scritta orizzontale "ITALIA" circondata da "Gran Riserva" e dal claim "Latte 100% italiano". Il Consorzio Grana Padano Dop aveva chiesto di dichiarare l’uso illegittimo come evocazione, ossia la possibilità che il consumatore possa essere indotto a confondere il prodotto generico con il Grana Padano tutelato.

Motivazioni giuridiche della Corte d’Appello

«La Corte d’Appello di Torino ha condiviso questa impostazione con motivazione chiara e dettagliata - aggiunge Berni -, evidenziando la protezione delle Dop e Igp in Italia e nell’ordinamento europeo». La decisione specifica che la valutazione della evocazione deve essere globale, considerando denominazione, forma, dimensione, colore, marchiatura, grafica ed etichettatura.

Caseificio sanzionato per marketing ingannevole a danno di Grana Padano Dop

Il Grana Padana Dop

Elementi determinanti per la condanna

Nel caso specifico, la Corte ha riscontrato identità di forma e dimensione tra i prodotti, entrambi a pasta dura e di colore giallo paglierino, e la presenza di marchiatura a fuoco. L’uso congiunto delle parole "Riserva" e "Italia" è stato ritenuto strumentale a suggestionare il consumatore circa la provenienza del prodotto, determinando una commistione concettuale rientrante nella nozione di evocazione.

Implicazioni per il mercato e i consumatori

La sentenza rafforza la tutela della Dop Grana Padano nei confronti di prodotti similari, evidenziando l’importanza della corretta etichettatura alimentare e della trasparenza verso i consumatori. Come sottolinea Berni, la pronuncia costituisce un arresto giurisprudenziale significativo, tutelando la reputazione dei prodotti tipici italiani e prevenendo pratiche di marketing fuorvianti.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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