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L’agricoltore “diventa” panettiere Grazie al ministero dell’Economia

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze che aggiorna la tabella dei beni oggetto delle attività agricole connesse, gli agricoltori potranno preparare pane, panini, cialde, rustici, pizzette e altre specialità salate. E anche birra e grappa

15 settembre 2010 | 10:03
L’agricoltore “diventa” panettiere Grazie al ministero dell’Economia
L’agricoltore “diventa” panettiere Grazie al ministero dell’Economia

L’agricoltore “diventa” panettiere Grazie al ministero dell’Economia

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze che aggiorna la tabella dei beni oggetto delle attività agricole connesse, gli agricoltori potranno preparare pane, panini, cialde, rustici, pizzette e altre specialità salate. E anche birra e grappa

15 settembre 2010 | 10:03
 

Via libera all'acquisto di pane, panini, cialde, rustici, pizzette e altre specialità salate direttamente dagli agricoltori che potranno sfornarli e venderli direttamente al pubblico mantenendo la natura agricola della propria attività. Nasce così la figura dell'agricoltore-panettiere con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del nuovo decreto ministeriale 212/2010, a firma del ministro dell'Economia e delle finanze, Giulio Tremonti (nella foto, elaborazione grafica), con il quale è stata aggiornata la tabella dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, tra cui anche l'orzo e il malto per la birra. In altre parole, le aziende agricole che produrranno pane, birra, formaggi, carni, pesce, vino e grappa con almeno il 51% della materia prima autoprodotta, potranno venderli beneficiando del regime fiscale agricolo, basato sulla rendita catastale, anziché essere assoggettate a quelle del commercio tour court.
 
Si tratta di un'innovazione importante che incentiva la possibilità in Italia di portare in tavola pane o pizze fragranti di qualità garantita dal campo alla tavola con la certezza di assicurarsi un prodotto veramente Made in Italy, in un mercato dove la metà del pane in vendita è ottenuto con farina importata senza alcuna indicazione per i consumatori.
 


Un modo anche per riscoprire i pani tradizionali censiti dalle regioni perché ottenuti secondo 'tecniche” rimaste inalterate nel tempo (da Lariano a Terni, da San Gaudenzio a Laterza, da Pontremoli a Borgopace) e quelli tutelati da riconoscimenti a livello comunitario, dove sono state già protette dalle imitazioni la coppia ferrarese Igp, il pane casereccio di Genzano Igp e il pane di Altamura Dop e anche il pane di Matera Igp.

Si tratta di un'opportunità, in particolare, per le imprese agricole impegnate nella coltivazione del grano soprattutto se coinvolte nell'attività agrituristica e di vendita diretta, che possono così trovare una importante occasione di integrazione del proprio reddito.

Nel primo semestre del 2010 è calato il consumo di pane che fa registrare una riduzione del 2,4% negli acquisti familiari, secondo una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea-Ac Nielsen. Nonostante il progressivo calo dei consumi che ha già portato a ridurre quasi di un terzo gli acquisti familiari degli italiani rispetto al 2000, sono oltre 17 milioni gli italiani che vanno 'pazzi” per il pane e lo portano in tavola sempre, sette giorni su sette a tavola ed a cena, mentre sono solo 930 mila quelli che non lo mangiano mai, secondo il rapporto Coldiretti/Censis sulle abitudini alimentari degli italiani.

Oltre ai prodotti freschi di panetteria, tra le nuove tipologie di prodotti tassati in base al sistema del reddito agrario, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 settembre, ricomprende la produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibili, la produzione di grappa, la produzione di malto e la produzione di birra che sono considerate attività agricole a tutti gli effetti.

Massimiliano Meola dell'Assipan, l'Associazione italiana panificatori e affini di Confcommercio Roma, ha dichiarato a Italia a Tavola: «Il decreto non aggiunge niente di nuovo. Il pane, per legge, lo possono fare tutti, purché, naturalmente, vengano rispettate tutte le norme e le condizioni igenico-sanitarie. Anche l'agricoltore che produce farina potrà dotarsi di un impianto per la trasformazione per produrre e commercializzare il pane, ma sarà comunque una vendita territoriale. Un po' come già avviene per i negozi di vicinato. Nessun problema di 'concorrenza” con i panificatori. Anzi i problemi del settore sono ben altri».


Individuati i beni per le attività agricole connesse
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010 il Decreto 5/8/2010 che ha individuato i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir. La nuova tabella allegata al neo decreto sostituisce quella introdotta dal D.M. 11/07/2007.

Tabella dei prodotti agricoli (Decreto 5/8/2010)

  • Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0).
  • Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0).
  • Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0).
  • Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0).
  • Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0).
  • Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2).
  • Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0).
  • Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2).
  • Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3).
  • Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4).
  • Produzione di prodotti di panetteria freschi (10.71.1).
  • Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2).
  • Produzione di grappa (ex 11.01.0).
  • Produzione di aceto (ex 10.84.0).
  • Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0).
  • Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0).
  • Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0).
  • Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0).
  • Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0).
  • Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
 
(Decreto 5 agosto 2010 in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010)


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