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Parte bene il Prosecco Doc Adotta il contrassegno di Stato

Per il presdiente del Consorzio Fulvio Brunetta è una scelta strategica: «Non obbligatoria per una Doc, è unb scelta matura e volontaria». Entrerà in vigore il prossimo 1 agosto 2011. Il sigillo verrà apposto sul collo della bottiglia e riporterà un'univoca sigla identificativa alfanumerica

 
08 ottobre 2010 | 17:32

Parte bene il Prosecco Doc Adotta il contrassegno di Stato

Per il presdiente del Consorzio Fulvio Brunetta è una scelta strategica: «Non obbligatoria per una Doc, è unb scelta matura e volontaria». Entrerà in vigore il prossimo 1 agosto 2011. Il sigillo verrà apposto sul collo della bottiglia e riporterà un'univoca sigla identificativa alfanumerica

08 ottobre 2010 | 17:32
 

Subito una scelta importante e decisiva per la difesa del Prosecco Doc nei mercati nazionali e stranieri! Il Consorzio Prosecco Doc, infatti, ha deciso di utilizzare l'applicazione del contrassegno di Stato. Vale a dire che le bottiglie in commercio di Prosecco Doc avranno questa fascetta ufficiale anti sofisticazione che garantirà l'origine del prodotto e non solo. L'importanza della notizia è data anche dal fatto che il contrassegno di stato è obbligatorio solo per le Docg (denominazione di origine controllata e garantita), mentre per le Doc è una scelta volontaria.

«Il Pçrosecco Doc ha fatto questa scelta che vuole comunicare con precisione le sue intenzioni ai consumatori ed ai produttori – spiega il presidente del Consorzio Prosecco Doc, Fulvio Brunetta - è evidente che il contrassegno di Stato ha il chiaro vantaggio di garantire, con maggiore sicurezza, il rispetto dei quantitativi immessi sul mercato rispetto agli ettari in produzione. Inoltre, il contrassegno è per il consumatore sinonimo di maggior valore. Non dimentichiamo che fino a poco tempo fa il contrassegno era utilizzato esclusivamente per le Docg e come tale è stato sempre associato ai vini di elevata qualità. Per tutti noi la qualità è un prerequisito per raggiungere il consumatore. Il prosecco Doc è uno di quei prodotti che appartengono alle eccellenze delle produzioni del made in Italy». 

La fascetta entrerà in vigore dal 1 agosto 2011. Il sigillo o contrassegno in questione, fornito direttamente dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato,verrà apposto sul collo della bottiglia e riporterà un'univoca sigla identificativa alfanumerica, il nome del vino, il volume nominale della bottiglia ed il marchio dello Stato. «Punto di forza da comunicare è il tema della tracciabilità e della garanzia per il consumatore di essere certo di acquistare un prodotto che risponde lungo tutta la filiera di produzione, dal vigneto alla bottiglia – conclude con soddisfazione il presidente del Consorzio, Fulvio Brunetta -  Il Prosecco Doc risponde a regole di certificazione e controllo stringenti che ne garantiscono la qualità, anzi come detto, l'eccellenza. Dopo aver voluto la protezione del nome Prosecco ora è necessario mettere in atto tutte quelle iniziative per difendersi dal falso made in Italy e quindi dalle brutte copie del nostro Prosecco Doc e contrassegnato dallo Stato. Voglio, infine, sottolineare che questa scelta del Consorzio Prosecco Doc dimostra la maturità di un territorio capace di scegliere con lungimiranza le proprie azioni dirette al mercato».

SINTESI DISCIPLINARE DOC PROSECCO

(D.M. 17 luglio 2009)

TIPOLOGIE:

PROSECCO (tranquillo), PROSECCO frizzante (anche nella tradizionale versione con rifermentazione in bottiglia), PROSECCO spumante.

 

BASE AMPELOGRAFICA:

Vitigno Princiapale Glera minimo 85% (il nome Glera è sinonimo del vitigno Prosecco, DM 27.03.2009). Possono concorrere alla costituzione delle partite di DOC Prosecco, in ambito aziendale, i seguenti vitigni complementari sino ad un massimo del 15%: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.

 

ZONA DI PRODUZIONE DELLE UVE:

Intero territorio delle provincie di: Treviso, Belluno, Padova, Vicenza, Venezia, Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone. Sono esclusi i terreni torbosi e quelli con alta dotazione idrica.

 

NORME PER LA VITICOLTURA:

-       Le forme di allevamento (per i vigneti piantati dopo l'approvazione del disciplinare) sono la spalliera semplice e doppia con una densità minima di ceppi per ettaro di 2.300;

-       I vigneti preesistenti allevati con sistemi espansi sono idonei alla produzione della DOC Prosecco per un periodo transitorio di 10 anni a condizione che nella potatura non vengano superate le 80.000 gemme ad ettaro;

-       E' ammessa solo l'irrigazione di soccorso

-       La resa massima di uva per ettaro non deve superare i 180 quintali; è ammesso un supero di campagna del 20% (fino a 216 q.li) da destinare ad IGT Bianco o Glera o a Vino comune;

-       Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve non deve essere inferiore a 9,5 % vol. Per le uve destinate alla produzione di vini Spumanti e Frizzanti è ammesso che detto titolo alcolometrico non sia inferiore a 9 % vol;

 

VINIFICAZIONE:

-       La resa massima dell'uva in vino è del 70%;

-       Le operazioni di vinificazione, presa di spuma ed imbottigliamento devono avvenire all'interno dell'area di produzione delle uve. 

-       Per la presa di spuma e l'imbottigliamento sono ammesse deroghe per gli stabilimenti situati nelle provincie limitrofe (dimostrando 5 anni di attività per queste operazioni), nonché deroghe per altri territori (in ambito nazionale e dimostrando che in determinate aree geografiche le pratiche di elaborazione e confezionamento avvenivano già nel 1986). 

 

ETICHETTATURA:

-       Possono essere impiegate le 'menzioni geografiche aggiuntive”: 'Provincia di Treviso” o 'Treviso” oppure 'Provincia di Trieste” o 'Trieste” qualora la partite di vino siano costituite esclusivamente da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincie medesime e che le operazioni di elaborazione e confezionamento avvengano all'interno di detti territori provinciali.

 

CONFEZIONAMENTO:

-       La chiusura delle bottiglie del vino PROSECCO tranquillo deve avvenire con tappo raso bocca; è consentito il tappo a vite per bottiglie di capacità fino a 0,375 litri.

-       Il  vino Spumante deve essere immesso al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro con capacità fino a 9 litri.

-       Il vino Frizzante deve essere immesso al consumo in bottiglie tradizionali della capacità fino a 5 litri, chiuse con tappo raso bocca o con tappo a vite. E' anche consentito che il tappo cilindrico in sughero o altro materiale inerte sia trattenuto dalla tradizionale chiusura a spago.

-       Per il vino Frizzante che riporta in etichetta la dicitura 'rifermentazione in bottiglia” è ammesso l'utilizzo anche del tappo corona.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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