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Art. 62 - Elenco prodotti agricoli e alimentari

 
02 novembre 2012 | 16:03

Art. 62 - Elenco prodotti agricoli e alimentari

02 novembre 2012 | 16:03
 



Elenco prodotti agricoli e alimentari

 

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Il decreto attuativo dell'art. 62 fornisce un'elencazione precisa dei prodotti oggetto della norma.

In particolare, per i  prodotti agricoli fa riferimento ai prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38,

comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito riportati:

-     Animali vivi (Capitolo 1)

-     Carni e frattaglie commestibili (Capitolo 2)

-     Pesci, crostacei e molluschi (Capitolo 3)

-     Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale (Capitolo 4)

-     Budella, vesciche e  stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci (Capitolo 5 voce 05.04)

-     Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana (Capitolo 5 voce 05.15)

-     Piante vive e prodotti della floricoltura (Capitolo 6)

-     Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci (Capitolo 7)

-     Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni (Capitolo 8)

-     Caffè, tè e spezie, escluso il matè (Capitolo 9 voce 09.03)

-     Cereali (Capitolo 10)

-     Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina (Capitolo 11)

-     Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi (Capitolo 12)

-     Pectina (Capitolo 13 ex 13.03)

-     Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso (Capitolo 15 voce 15.01)

-     Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo» (Capitolo 15 voce 15.02)

-     Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati (Capitolo 15 voce 15.03)

-     Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (Capitolo 15 voce 15.04)

-     Oli vegetali  fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (Capitolo 15  voce 15.07)

-     Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati (Capitolo 15 voce 15.12)

-     Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (Capitolo 15 voce 15.13)

-     Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali (Capitolo 15 voce 15.17)

-     Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi (Capitolo 16)

-     Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido (Capitolo 17 voce 17.01)

-     Altri  zuccheri;  sciroppi;  succedanei  del  miele,  anche  misti  con  miele  naturale; zuccheri e melassi, caramellati (Capitolo 17 voce 17.02)

-     Melassi, anche decolorati (Capitolo 17 voce 17.03)

-     Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione (Capitolo 17 voce 17.05*)

-     Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Capitolo (18 voce 18.01)

-     Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao (18 voce 18.02)

-     Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante (Capitolo 20)

-     Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (Capitolo 22 voce 22.04)

-     Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) (Capitolo 22 voce 22.05)

-     Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (Capitolo 22 voce 22.07)

-     Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22 voce ex 22.08* ed ex 22.09*)

-     Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (Capitolo 22 voce 22.10*)

-     Residui  e  cascami  delle  industrie  alimentari;  alimenti  preparati  per  gli  animali (Capitolo 23)

-     Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (Capitolo 24 voce 24.01)

-     Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (Capitolo 45 voce 45.01)

-     Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (Capitolo 54 voce 54.01)

-     Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (Capitolo 57 voce 57.01).

 

Per i prodotti  alimentari, invece, il decreto fa riferimento ai prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Più  specificamente,  l'articolo  2  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  definisce  «alimento»  (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CEe fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

 

Non sono compresi:

a)    i mangimi;

b)    gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

c)    i vegetali prima della raccolta;

d)    i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;

e)    i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;

f)    il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;

g)    le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai  sensi  della  convenzione  unica  delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

h)    residui e contaminanti”.

 

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15/03/2013 15:36:42
9)
Vorrei sapere se la pasta fresca come si deve pagare se a 30 gg o 60 gg e quella secca come e uguale lo stesso criterio ? Grazie in anticipo
Corrado Clelia
Impiegata
31/12/2012 11:08:26
8) Per gli impiantisti non valgono queste norme
salve io lavoro nel campo delle coibentazioni ed impianti canalizzati aria per ristoranti , alberghi , cantine vino e formaggio etc . quindi mi chiedo con questa legge le mie fatture dovranno essere pagate entro i 60gg


Anche se lavora per aziende dell'Horeca lei non fornisce prodotti alimentari e quindi il suo rapporto per i pagamenti resta regolato come è attualmente
red
mariano chirigoni
artigiano
09/11/2012 18:52:00
7) In Italia non si distingue il bello dal brutto, l'utile dall'inutile
Caro Alberto, ho letto la tua proposta per il rinnovamento del settore alberghiero. Come sempre mi complimento per il tuo impegno. Ho solo un dubbio sulla possibilità di costruire alberghi non tanto piccoli e moderni in un Paese che non vuole distinguere il bello dal brutto, l'utile dall'inutile. Basta guardarsi in giro. Fra i mille esempi, cito la Valpolicella, in particolare Negrar. Al posto di vigneti che producevano vini come l'Amarone, venduti a caro prezzo in tutto il mondo (malgrado la crisi), hanno costruito alberghi che definire orribili sarebbe un complimento, villette e di tutto. I vignaioli si sono trasferiti a Illasi e in Lessinia, dove vige l'agricoltura 100% e una notevole agiatezza.

giornalista
07/11/2012 19:01:00
6) Ora si può fare qualcosa...
Caro Giorgio hai ragione da vendere. Sottoscrivo tutto quel che dici, con la sola differenza che, pur nello sfascio generale del Paese, non voglio arrendermi al pessimismo. Sarà anche un libro dei sogni, ma siamo almeno in presenza di idee serie e coerenti. Vuoi mettere con le idee, poche e ben confuse, dell'ex Ministro Michela Vittoria Brambilla...

direttoreItalia a Tavola
07/11/2012 18:47:00
5) Ma chi investirà e chi farà formazione ?
Caro Alberto, come sempre, ti leggo con attenzione e traggo spunti interessanti per le mie riflessioni sul mondo del turismo che, ormai, guardo solo dallo spioncino della porta. Nulla da eccepire sul tuo articolo, nulla da eccepire sulla strategia del ministro per un riordino globale del sistema ricettivo nazionale. Eppure, mi sembra di leggere cose già scritte negli anni e mai applicate.
Cui prodest questo riordino? Al sistema paese, certo. Ma cos'è il sistema paese? Un moloch indistinto in cui si caccia tutto e quindi non si caccia niente. Perché il mio scetticismo? Cercherò di essere sintetico, per non tediarti: 1) Siamo a sei mesi dalle elezioni: tempo troppo breve per questo ministro perché realizzi qualcosa di così grande; 2) Dove li troviamo i soldi (30 miliardi!!!) per migliorare il sistema?; 3) Dove troviamo l'accordo tra governo e regioni per uniformare le stelle alberghiere? 4) Stendo un velo pietoso sulla professionalità del sistema, che è soggettiva e non oggettiva. E se la formazione la fanno (con il contagocce) le grandi strutture, conosci hotel familiari che la applicano con costanza? Ma, come dici tu, dobbiamo dare atto al ministro di sano coraggio, di aver riproposto il tema. Nell'attesa che il successore (se ci sarà) sia altrettanto 'folle”. Si accettano scommesse. Con immutato affetto Giorgio

giornalista Class editore
07/11/2012 15:28:00
4) Il problema è la mancanza di una burocrazia efficiente

Sono in perfetto disaccordo con quanto sopra esposto dal Ministro Piero Gnudi, e invece concordo con quanto minuziosamente ribadito dal Presidente Claudio Albonetti. Per rilanciare il turismo in Italia bisogna prima abbattere la burocrazia, organizzare e preparare il territorio, che solitamente è sprovvisto di servizi, di coordinamento, e di infrastrutture. Suggerisco di riorganizzare gli uffici ENIT, che da una personale esperienza non rappresentano l'Italia tutta in modo corretto, o se la rappresentano lo fanno in modo poco professionale e non generale. Per quanto concerne gli alberghi bisogna incentivare le ristrutturazioni, le riqualificazioni, e non le dimensioni.

L'Italia non risulta essere competitiva dal punto di vista turistico, nonostante sia a livello mondiale tra le più ricche come patrimonio artistico, culturale e naturalistico, perchè spesso rappresentata da persone incompetenti che si trovano in posti chiave. Non dimentichiamo che il turismo in Italia non ha mai avuto considerazioni importanti, perchè è risultato un settore sempre sottovalutato, nonostante la ricchezza in ordine di posti lavoro e di introiti per la nostra Nazione. Non si è mai detto che un albergatore vive quotidianamente disagi sulla gestione, perchè giudicato ma non valorizzato. Siamo quotidianamente messi su un banco di prova per competere con realtà che hanno avuto incentivi e promozioni a livello statale; non parlo di realtà come la Tunisia o l'Egitto, ad esempio, dove i costi di gestione e del lavoro sono sicuramente diversi dai nostri, ma di realtà come la Spagna, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, dove è stato valorizzato il settore del turismo.

Ne è un esempio la Catalogna, dove Barcellona e Valencia negli ultimi 10 anni hanno realizzato un boom basato sull'inesistenza di un territorio turistico, realizzando musei, infrastrutture, promuovendosi e vendendosi al top. Questo esempio è la realtà, in riferimento a quanto sopra detto, che non sono le dimensioni degli alberghi a definirne l'importanza, tenendo pur conto che oggi è la piccola impresa a sostenere l'economia, e non la grande. Concludo, pur avendo molto altro da dire; spero che anche al turismo e a chi ha investito in tanti anni nello stesso, anche l'Italia dia una chance. Auguro buon lavoro a tutti.


DIRETTOREHOTEL BORGO LA TANA
06/11/2012 15:39:00
3) Ma perchè i ristoratori non dovrebbero pagare subito come fanno i loro clienti ?
Meno acquisti ? Ma scusate, se al ristorante prima servivano, poniamo, 500 bottiglie, ora ne acquisterà solo 250. Va bene, ma finite le scorte, cosa fa, propone l' acqua solo per non acquistare e pagare in un termine ragionevole ? Che differenza fa a pagare a 60 gg o a 90 gg. Ai tassi bancari correnti è irrisoria. La regola dovrebbe essere per tutti. Qui la merce qua i soldi. O i ristoratori fanno improvvisamente credito ai loro clienti, e si fanno pagare a 90 giorni ? L' Italia, come in tante cose , anche qui è a livello di terzo mondo. Meno male che la CEE cerca di imbrigliare i soliti furbetti.


06/11/2012 15:35:00
2) E quando anche gli alberghi saranno pagati in tempi utili?
ma quando fanno una legge che obbliga le aziende che usufruiscono dei servizi alberghieri a pagarci entro 60 gg e non quando fa loro comodo??

ristoratore-albergatoreristorante da mauro-hotel astoria
02/11/2012 20:20:00
1) il risultato sarà un immediato calo degli acquisti
1) Bravo Alberto e brava Fipe, però c'è qualcosa che non quadra, da una piccola indagine telefonica che sto facendo con molti amici/colleghi, il risultato è un dimezzamento degli acquisti e forse meno, quindi vuol dire meno fatturato di acquisto e meno Iva in acquisto e quindi meno entrate fiscali..i nostri tecnici al governo quando si accorgeranno che alla fine è un gatto che si mangia la coda ? meno acquisti, meno iva, meno entrate fiscali...




Di Marco
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Vini Alto Adige
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