Elenco prodotti agricoli e alimentari
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
Il decreto attuativo dell'art. 62 fornisce un'elencazione precisa dei prodotti oggetto della norma.
In particolare, per i prodotti agricoli fa riferimento ai prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38,
comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito riportati:
- Animali vivi (Capitolo 1)
- Carni e frattaglie commestibili (Capitolo 2)
- Pesci, crostacei e molluschi (Capitolo 3)
- Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale (Capitolo 4)
- Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci (Capitolo 5 voce 05.04)
- Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana (Capitolo 5 voce 05.15)
- Piante vive e prodotti della floricoltura (Capitolo 6)
- Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci (Capitolo 7)
- Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni (Capitolo 8)
- Caffè, tè e spezie, escluso il matè (Capitolo 9 voce 09.03)
- Cereali (Capitolo 10)
- Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina (Capitolo 11)
- Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi (Capitolo 12)
- Pectina (Capitolo 13 ex 13.03)
- Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso (Capitolo 15 voce 15.01)
- Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo» (Capitolo 15 voce 15.02)
- Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati (Capitolo 15 voce 15.03)
- Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (Capitolo 15 voce 15.04)
- Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (Capitolo 15 voce 15.07)
- Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati (Capitolo 15 voce 15.12)
- Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (Capitolo 15 voce 15.13)
- Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali (Capitolo 15 voce 15.17)
- Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi (Capitolo 16)
- Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido (Capitolo 17 voce 17.01)
- Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (Capitolo 17 voce 17.02)
- Melassi, anche decolorati (Capitolo 17 voce 17.03)
- Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione (Capitolo 17 voce 17.05*)
- Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Capitolo (18 voce 18.01)
- Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao (18 voce 18.02)
- Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante (Capitolo 20)
- Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (Capitolo 22 voce 22.04)
- Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) (Capitolo 22 voce 22.05)
- Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (Capitolo 22 voce 22.07)
- Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22 voce ex 22.08* ed ex 22.09*)
- Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (Capitolo 22 voce 22.10*)
- Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali (Capitolo 23)
- Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (Capitolo 24 voce 24.01)
- Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (Capitolo 45 voce 45.01)
- Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (Capitolo 54 voce 54.01)
- Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (Capitolo 57 voce 57.01).
Per i prodotti alimentari, invece, il decreto fa riferimento ai prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
Più specificamente, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 definisce «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CEe fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
h) residui e contaminanti”.