Lo scorso 31 dicembre il ministero delle Politiche agricole ha soddisfatto le richieste della Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti) e di Assoenologi, consentendo l'indicazione anche in etichetta del «nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino Dop o Igp - si legge sulla circolare ministeriale - per assicurare i corretti usi commerciali, etichettatura e presentazione, in conformità alla specifica normativa dell'Unione europea e nazionale (Reg. UE n.1308/2013, Reg. CE n.607/2009, D.L.vo n.61/2010, DM 13 agosto 2012)».
La circolare ministeriale conferma la possibilità di indicare il nome della provincia o della regione in cui ricade la zona di provenienza delle uve di un determinato vino Dop o Igp, convalidando così le disposizioni riportate nel regolamento europeo 1308/2013 relativo ai “chiarimenti per assicurare i corretti usi commerciali, etichettatura e presentazione”.

Finalmente ora è possibile indicare in etichetta, come già avviene in tutte le altre forme di comunicazione aziendale, la provincia o la regione di produzione di un determinato vino (intesa come collocazione geografica dei vigneti), perfino nella situazione in cui il nome del capoluogo o della regione siano stati registrati come Docg, Doc o Igt diverso da quelli del vino prodotto. Ecco allora comparire in etichetta la precisa zona di provenienza delle uve, chiaramente solo ad uno scopo descrittivo, senza sfruttare la notorietà di una denominazione a favore di un prodotto che non ne ha diritto.
In sostanza, anche nel caso di alcune Dop della regione Sardegna, Sicilia o della Provincia autonoma di Bolzano come “Alghero”, “Carignano del Sulcis”, “Contea di Sclafani” o “Lago di Caldaro” potranno riportare in etichetta i nomi delle rispettive regioni o provincie nonostante la contemporanea esistenza di una Dop “Sicilia” di una “Sardegna” o “Alto Adige”.
La presidente Fivi, e vignaiola in Veneto, Matilde Poggi, si dice soddisfatta ed entusiasta di questo passo in avanti: «Accogliamo con grande favore questa circolare - commenta - che permette a noi vignaioli di poter comunicare, senza incorrere in sanzioni, dove si trovano le nostre cantine e ci consente di far conoscere il territorio che tutti i giorni viviamo e tuteliamo con impegno da una stagione all’altra, senza soluzione di continuità».
«Si potranno indicare - spiegano alla Federazione vignaioli indipendenti - nei materiali aziendali, etichette comprese, Regione o Provincia dove ha sede la cantina (intesa come collocazione geografica dei vigneti, ndr) ma solo se tale citazione presenta le caratteristiche di una informazione di carattere descrittivo, e non i tratti di una evocazione, utilizzata per sfruttare la notorietà di una denominazione per prodotti che non ne abbiamo diritto. L’uso del nome geografico più ampio viene normato in termini precisi di dimensioni e distanze obbligatorie per quanto riguarda le etichette, mentre per le altre forme di comunicazione la circolare indica che si valuterà caso per caso».