Sta facendo il giro del web la storia che riguarda due turisti non vedenti che sono stati rifiutati in un B&B di Palermo, in Sicilia, perché entrambi accompagnati dai cani-guida, non ammessi - in quanto animali - all’interno della struttura. Così, la coppia, formata da Nadia Vattiata e Vincenzo D’Angiò, sono stati costretti a cercare un’altra sistemazione. Ma non è stato facile, perché nessuno ammetteva i due labrador, Happy e Quari, che li accompagnano nella loro vita quotidiana. Solo con l’aiuto di un amico della zona i due hanno finalmente trovato un alloggio disponibile.

Due turisti non vedenti sono stati respinti in un B&B a Palermo
«Ci siamo sentiti umiliati e mortificati. Hanno offeso la nostra dignità - raccontano i due. Anche se non vedenti, siamo due persone autonome. Giriamo il mondo e per legge i nostri cani possono entrare in qualsiasi struttura». Un appello che è forte di delusione e di tristezza dopo un fatto più volte accaduto nel nostro paese. Inoltre, Vincenzo e Nadia avevano pagato la caparra (che si aggira intorno al 30% del totale) e che ora, giustamente, chiedono di restituire.
Turisti ciechi fermati in un B&B a Palermo, Di Gesaro: «Violazione dei nostri diritti umani basilari»
Sulla vicenda che ha colpito le due persone non vedenti è intervenuto anche Tommaso Di Gesaro, presidente della sezione palermitana dell’Unione ciechi e ipovedenti: «Ancora una volta dobbiamo ricordare che il “cieco con il cane guida può entrare in tutti i luoghi aperti al pubblico. Il cane guida è un vero compagno di libertà. E ogni rifiuto di questa nostra libertà costituisce una violazione dei nostri diritti umani basilari».
Non vedenti negli esercizi pubblici e sui mezzi di trasporto, cosa dice la legge?
- Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
- Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida).