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Consulta boccia il ricorso del governo: confermata la legge toscana sugli affitti brevi

La Corte costituzionale conferma la competenza dei Comuni nel definire limiti e zone, legittimata la destinazione turistico-ricettiva e l’obbligo di gestione imprenditoriale

 
16 dicembre 2025 | 19:33

Consulta boccia il ricorso del governo: confermata la legge toscana sugli affitti brevi

La Corte costituzionale conferma la competenza dei Comuni nel definire limiti e zone, legittimata la destinazione turistico-ricettiva e l’obbligo di gestione imprenditoriale

16 dicembre 2025 | 19:33
 

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo, confermando la legittimità delle misure che limitano le locazioni turistiche brevi. La Toscana si conferma così apripista in Italia per regolamentazioni volte a contenere l’espansione del settore.

La Consulta ha difeso la legittimità della legge toscana sul turismo Consulta boccia il ricorso del governo: confermata la legge toscana sugli affitti brevi

La Consulta ha difeso la legittimità della legge toscana sul turismo

Questioni di legittimità respinte

La Corte ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Governo, tra cui la norma che consente agli alberghi di associare unità immobiliari residenziali nella propria gestione, fino al 40% della capacità ricettiva, entro un raggio di 200 metri, lasciando ai Comuni la possibilità di stabilire percentuali inferiori. Secondo la Consulta, la norma rispetta la funzione comunale di regolamentazione territoriale, consentendo ai singoli comuni di bilanciare l’espansione alberghiera con le esigenze locali.

Sì alla destinazione turistico-ricettiva

La Corte ha confermato la legittimità dell’inquadramento delle strutture ricettive extra-alberghiere come unità immobiliari aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva, escludendo quelle con destinazione residenziale. «Se un immobile è utilizzato in modo stabile ed organizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, la previsione della destinazione d’uso turistico-ricettiva non può essere considerata irragionevole», si legge nella sentenza.

Gestione in forma imprenditoriale

Anche le questioni riguardanti l’obbligo di gestione «in forma imprenditoriale» sono state ritenute infondate. La Corte sottolinea che tale requisito riguarda le modalità di esercizio della struttura ricettiva, necessarie per classificare la struttura, e rientra nella competenza regionale in materia di turismo.

Comuni e locazioni turistiche brevi

Infine, la Corte ha confermato la legittimità dell’articolo 59, secondo cui i Comuni ad alta densità turistica e i capoluoghi di provincia «possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree con criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle attività di locazione breve». La disposizione è considerata una disciplina amministrativa prevalente sulle materie del governo del territorio e del turismo, rientrando pienamente nella competenza regionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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