«Quella che viviamo oggi è una giornata storica per le nostre montagne, per l’intera Regione e per la provincia bergamasca: per la prima volta ci dotiamo di un vero e proprio “codice dei sentieri” definendo i percorsi, creando un catasto, chiarendo le competenze dei vari enti gestori e programmando la manutenzione e la creazione di nuovi sentieri, consegniamo finalmente al nostro territorio uno strumento valido e semplice per lavorare. Ancora una volta la Lombardia si pone all’avanguardia. Per Bergamo rappresenta una grandissima opportunità per valorizzare le proprie ricchezze naturali e ambientali». Lo ha annunciato Antonio Rossi, assessore regionale allo Sport e alle problematiche giovanili, commentando il via libera definitivo in consiglio regionale del progetto di legge sui sentieri.

«Con il progetto di legge sulla rete escursionista lombarda vogliamo normare la rete escursionistica - ha aggiunto l’assessore - definendo i percorsi, creando un catasto, chiarendo le competenze dei vari enti gestori, e programmando la manutenzione e la creazione di nuovi sentieri. Si tratta di una vera e propria legge di sistema: infatti, verrà fatta chiarezza tra le varie tipologie di percorsi (sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate, siti di arrampicata e itinerari), e verranno definiti gli enti territorialmente competenti al fine di evitare incertezze interpretative».
«L'istituzione del catasto - ha rimarcato Antonio Rossi - è il fondamento della proposta di legge che vuole promuovere la Lombardia a partire dalla conoscenza del suo patrimonio ambientale e culturale, che vuole sviluppare l'attrattività delle aree rurali, che intende valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche nonché diffondere un turismo sostenibile grazie a interventi di manutenzione e recupero dei percorsi esistenti e la loro messa in rete. Il catasto aiuterà ad intrecciare tutte le informazioni relative all'area interessata: percorsi, luoghi d'interesse storico-paesaggistico, ristori, servizi in genere e informazioni legate al trasporto pubblico per una migliore accessibilità. Il nostro intento è quello di valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale e storico-culturale della nostra terra e valorizzare sia la montagna sia la pratica sportiva in ambienti naturali con la concretezza che ci contraddistingue. Ora abbiamo gli strumenti necessari per farlo».
IL PROGETTO DI LEGGE SUI SENTIERI
Articolo 1: Indica l’oggetto e le finalità della legge.
Articolo 2: Contiene la definizione delle varie tipologie di percorsi nonché la definizione degli enti territorialmente competenti. In particolare si intendono per percorsi escursionistici: sentieri escursionistici; sentieri alpinistici; vie ferrate; siti di arrampicata.
Articolo 3: Istituisce presso la competente struttura della Giunta regionale il catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi escursionistici. In sede di prima applicazione il catasto recepisce il data base "Sentieri" del progetto Interreg Italia Svizzera 4 A "Pta destination" (Percorsi transfrontalieri condivisi) realizzato dalla Regione con il supporto di Ersaf e del Club alpino italiano (Cai). È prevista l’iscrizione nel catasto dei percorsi escursionistici dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla l.r. 86/1983, nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (Plis), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio o nei territori del patrimonio agrosilvopastorale gestiti da Ersaf;
- essere d’interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale
- essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi escursionistici.
La realizzazione e l’aggiornamento del catasto sono curati da Ersaf, anche in collaborazione con il Cai della Lombardia e con il collegio regionale delle Guide Alpine.
La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza.
Tutti i dati inseriti nel catasto sono pubblici e sono resi disponibili in formato accessibile a chiunque.
Articolo 4: Disciplina la Rel, affida la manutenzione e il recupero dei percorsi agli enti territorialmente competenti, specifica l’articolazione dei percorsi e le modalità di fruizione e transito su di essi.
Articolo 5: Prevede l’approvazione di un programma triennale in base al quale erogare finanziamenti per interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella Rel, per la realizzazione di nuovi percorsi e per la segnaletica. Tale programma dovrà essere coerente con gli obiettivi del piano territoriale regionale di cui alla l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e del piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla l.r. 7/2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”. Il programma verrà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Articolo 6: Prevede l’utilizzo della segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del Cai e integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale. Prevede inoltre che la progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica, di competenza degli enti territorialmente competenti, possano essere affidate, mediante convenzioni, al Cai o al collegio delle guide alpine della Lombardia e che la realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avvenga in conformità alle linee guida definite dal collegio nazionale delle guide alpine.
Articolo 7: Prevede la costituzione della Consulta per la Rel, organismo presieduto dall’assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni consultive e propositive di cui la Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità previste dalla legge. In particolare, la Consulta esprime pareri in merito all’iscrizione dei percorsi escursionistici nel catasto e in merito al programma triennale degli interventi sui percorsi escursionistici e propone iniziative per la valorizzazione della Rel. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la partecipazione ai suoi lavori da parte dei componenti (assessore regionale, Anci, Uncem, Upl, Ana, collegio delle guide alpine, Cai, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, un rappresentante dei gestori dei rifugi ed un rappresentante dei gestori delle aree protette) è a titolo gratuito.
Articolo 8: Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, elenca ulteriori divieti correlati ai percorsi escursionistici inclusi nella Rel: rimuovere, spostare, danneggiare, o distruggere la segnaletica; danneggiare le strutture e le attrezzature delle aree di sosta; danneggiare lo stato di fatto dei percorsi e transitare sui percorsi con mezzi motorizzati.
Articolo 9: Reca disposizioni in materia di sanzioni (sanzioni amministrative pecuniaria da 250 euro a 1.500 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa) e attribuisce le funzioni di vigilanza e controllo agli enti territorialmente competenti.
Articolo 10: Rinvia all’adozione di un regolamento di attuazione la definizione degli aspetti di dettaglio.
Articolo 11: Sulla clausola valutativa permetterà al Consiglio regionale di valutare l’attuazione della legge e i risultati ottenuti.
Articolo 12: Reca la norma finanziaria.