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Menu al ristorante È importante che sia “conforme”

di Serena Pironi e Amina Ciampella
 
04 febbraio 2018 | 17:39

Menu al ristorante È importante che sia “conforme”

di Serena Pironi e Amina Ciampella
04 febbraio 2018 | 17:39
 

A molti può sembrare un aspetto secondario o di poca importanza, ma il menu che il ristoratore presenta deve rispettare alcune norme di legge. Ne va della fiducia del cliente, oltre che, in certi casi, della sua salute.

Quando esci non c’è nulla di meglio che andare a mangiare una pizza insieme agli amici o godere di una cenetta romantica. Scegli la location più consona, siedi rilassato al tavolo e inizi a sfogliare il menu con l’acquolina in bocca. Ma sei consapevole che quel menu, in quell’istante, rappresenta la carta d’identità di ciò che consumerai e il “contratto” tra te e il ristoratore?

(Menu al ristorante È importante che sia conforme)

Esistono normative nazionali e comunitarie che mirano alla tutela del consumatore e alla trasparenza, che devono essere conosciute da entrambe le parti. Non sarà rimasta inosservata la notizia di qualche settimana fa in merito alla non conformità rilevata sul menu del bistrot di Cannavacciuolo: ha fatto scalpore perché è un personaggio noto, ma la medesima problematica ciclicamente si ripete da anni.

La sentenza di cassazione del 27/6/2005, facendo riferimento agli articoli 56 e 515 del codice penale, ribadì che costituisce reato di tentata frode in commercio la mancata indicazione sul menu di un ristorante del reale stato fisico (congelazione) degli alimenti utilizzati per la preparazione delle vivande, presentandoli implicitamente come freschi. Se nel menu gli ingredienti congelati e surgelati non vengono evidenziati, il consumatore potrebbe pensare che siano freschi, pertanto l’assenza di tali indicazioni viene interpretata come tentata frode. E non è corretto nemmeno riportare la frase dello stato fisico dell’ingrediente congelato o surgelato in modo poco leggibile, per esempio a caratteri molto piccoli e sul lato verticale.

Art. 515 del codice penale sulla frode nell’esercizio del commercio
«Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103».

Per informazioni: www.tecnologialimentari.it

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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