Dal 30 giugno scattano le prime sanzioni per chi non si mette in regola con la nuova assicurazione contro i rischi catastrofali. La norma, che interessa tutte le imprese con sede in Italia - comprese quelle dell'Horeca -, era stata introdotta dalla legge di bilancio 2024 e ha subito modifiche e aggiustamenti col Decreto Legge 39/2025, poi convertito nella legge 78 del 27 maggio scorso. L'obiettivo è far sì che lo Stato non sia l'unico a farsi carico dei danni in caso di terremoti, alluvioni o altri disastri naturali. A rimetterci, d'ora in poi, saranno anche i privati, se non adeguatamente assicurati. E sì, vale anche per chi gestisce un ristorante in affitto o un hotel in comodato d'uso.

Rischi catastrofali: scatta l’obbligo di polizza anche per l’horeca
Chi deve stipulare la polizza e quali beni sono coinvolti
Nel dettaglio, le imprese obbligate alla stipula di queste polizze sono tutte quelle con sede legale in Italia, oppure con una sede estera ma una stabile organizzazione sul territorio nazionale. A contare è anche l'iscrizione al Registro delle imprese, indipendentemente dalla sezione. E vale anche per gli studi professionali organizzati in forma societaria (le cosiddette Stp), come confermato dal ministero delle Imprese e del made in Italy nelle Faq pubblicate il 1° aprile scorso.
Fanno eccezione soltanto le imprese agricole (che già usufruiscono del Fondo mutualistico nazionale per i danni meteoclimatici) e le attività che non possiedono né utilizzano, in alcuna forma, beni immobili materiali iscritti in bilancio come terreni, fabbricati, impianti, macchinari o attrezzature.
La polizza, infatti, riguarda proprio quei beni aziendali (anche se presi in affitto, leasing o comodato) su cui poggia materialmente l'attività economica: ristoranti, cucine, laboratori, impianti, bar, alberghi. Non importa se non sono di proprietà: se li si usa, vanno assicurati. E se è l'affittuario a stipulare la polizza, il risarcimento va al proprietario, che però è obbligato a reinvestire i soldi per il ripristino dei beni danneggiati. Altrimenti, il conduttore ha diritto a ricevere una somma fino al 40% dell'indennizzo, a titolo di lucro cessante per la sospensione forzata dell'attività. Inoltre, chi paga la polizza ha diritto a un privilegio sulle somme versate dall'assicurazione, per recuperare i premi anticipati e i costi sostenuti.
Cosa copre (e cosa no) l'assicurazione obbligatoria
A essere coperti, poi, sono solo i danni diretti a fabbricati, impianti e attrezzature causati da eventi naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Esclusi invece i danni derivanti da comportamento umano, sabotaggi, guerre, tumulti o contaminazioni chimiche e nucleari. E fuori dalla copertura restano anche i beni mobili d'impresa, come le scorte di magazzino e i veicoli iscritti al Pra.

Terremoti, alluvioni, frane: da ora le imprese devono assicurarsi
Quanto ai contratti, i premi saranno calcolati in base al rischio, tenendo conto della vulnerabilità del territorio e delle misure adottate per proteggere gli immobili. Saranno aggiornati nel tempo e, in certi casi, potranno prevedere una franchigia (scoperto). Per la maggior parte delle imprese, la parte di danno non coperta dalla polizza non può superare il 15% del valore indennizzabile, fino a 30 milioni di euro. Sopra questa soglia, o per le grandi imprese con fatturato oltre i 150 milioni e almeno 500 dipendenti, tutto diventa oggetto di trattativa con l'assicuratore, anche i massimali.
Scadenze e sanzioni: chi rischia e da quando
La legge stabilisce anche entro quando adeguarsi. Le grandi imprese dovevano attivarsi entro il 31 marzo e, per loro, le sanzioni scattano dal 30 giugno. Le medie imprese hanno tempo fino al 1° ottobre, mentre le piccole e micro imprese - che rappresentano la stragrande maggioranza delle realtà della ristorazione e dell'hospitality - potranno mettersi in regola fino al 31 dicembre. Le imprese della pesca e dell'acquacoltura seguono la stessa scadenza.

Polizza sui rischi catastrofali: le scadenze e le sanzioni se non si è in regola
E le sanzioni? Al momento, non si parla di multe automatiche, ma di esclusione da contributi e incentivi pubblici. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha chiarito che «la disciplina delle sanzioni non ha carattere autoapplicativo, posto che la norma non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione». Toccherà quindi a ogni singolo ente pubblico - che sia il Comune, la Regione o il ministero - decidere come comportarsi nei confronti delle imprese non in regola, rispetto alle proprie misure di sostegno. Il ministero ha però già anticipato che «intende tener conto dell'inadempimento precludendo l'accesso agli incentivi».
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