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Bonus investimenti pubblicitari: è tempo di chiedere il rimborso 2021 e ... pensare ai nuovi

Come ottenere il 50%, in compensazione, degli investimenti in pubblicità fatti l'anno scorso solo sulle testate giornalistiche scritte al roc. La norma vale anche per quest'anno

di Luca Ronzoni
 
01 marzo 2021 | 08:00

Bonus investimenti pubblicitari: è tempo di chiedere il rimborso 2021 e ... pensare ai nuovi

Come ottenere il 50%, in compensazione, degli investimenti in pubblicità fatti l'anno scorso solo sulle testate giornalistiche scritte al roc. La norma vale anche per quest'anno

di Luca Ronzoni
01 marzo 2021 | 08:00
 

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato per il biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online. Potranno accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali nella misura del 50% dell’importo investito, indipendentemente dall’importo investito o meno l’anno precedente. Tale credito deve essere utilizzato in compensazione.

Bonus investimenti pubblicitari È tempo di chiedere il rimborso

Dal 1° al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l’accesso a questo credito d’imposta così come previsto all’art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-TV); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L’art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni (si veda “Bonus investimenti pubblicitari al 50% fino al 2022” del 4 gennaio).

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.

Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022

Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che doveva essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

 

Chi nel corso del 2021 avesse effettuato

- investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici (anche in formato digitale);

- investimenti pubblicitari su emittenti radio-televisive;

deve quindi trasmettere l’indicazione degli investimenti pubblicitari del 2021 con dettagliata indicazione

- delle testate (necessariamente iscritte al ROC/Tribunale competente)

- degli importi per ogni testata

- della tipologia di spesa pubblicitaria (sono escluse, ad esempio, le televendite).

 


Per ulteriori dettagi o approfondimenti ci si può rivolgere a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners

Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100 - Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

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