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Obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato, si avvicina la scadenza

Entro la scadenza del 31 dicembre 2021 è obbligatoria la pubblicazione sul sito internet delle imprese delle agevolazioni percepite nel corso del 2020, anno caratterizzato dalle erogazioni relative all’emergenza Covid-19

di Luca Ronzoni
 
24 dicembre 2021 | 17:42

Obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato, si avvicina la scadenza

Entro la scadenza del 31 dicembre 2021 è obbligatoria la pubblicazione sul sito internet delle imprese delle agevolazioni percepite nel corso del 2020, anno caratterizzato dalle erogazioni relative all’emergenza Covid-19

di Luca Ronzoni
24 dicembre 2021 | 17:42
 

La legge prevede che i soggetti esercenti un’attività di cui all’articolo 2195 del codice civile debbano pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ovvero dagli enti pubblici economici e dagli ordini professionali, dalle società in controllo pubblico e da alcune tipologie di associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato.

Obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato, si avvicina la scadenza

Stesso adempimento, benché con modalità differenti, per i soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e per tutti quei soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa i quali devono assolvere all’obbligo mediante la pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, utilizzando i portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Quando mancavano ormai pochi giorni alla scadenza, originariamente fissata al 30 giugno 2021, in sede di conversione del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, è stato introdotto l’articolo 11-sexiesdecies il quale dispone che per il solo anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Si avvicinano dunque i termini disposti dalla proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 aventi ad oggetto gli obblighi pubblicitari degli aiuti ricevuti a seguito di erogazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei soggetti di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si sta parlando degli obblighi riconducibili all’articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

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Il 1° gennaio 2022 scatta l’applicazione delle sanzioni

Si tratta, in particolare, del termine di decorrenza delle sanzioni correlate all’inosservanza degli obblighi di cui al comma 125-bis. La sanzione, pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, può arrivare alla restituzione integrale del beneficio ricevuto se, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il trasgressore non provveda ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Dalla sua entrata in vigore tali sanzioni erano state espressamente disapplicate per gli anni 2018 e 2019, entrando ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020. In tale scenario l’articolo 11-sexiesdecies del DL n. 52 del 2021 stabilisce che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni per l’anno 2021 è prorogato al 1° gennaio 2022. Non si tratta, pertanto, di un salvacondotto per l’anno passato, ma di una sostanziale moratoria delle conseguenze sanzionatorie, che rimangono tali se entro la fine dell’esercizio corrente non si provvede agli adempimenti pubblicitari per l’anno 2021.

Entro questo termine, per evitare la sanzione amministrativa, è necessario procedere secondo le indicazioni dell’articolo 1, comma 125-bis, utilizzando il canale previsto in ragione del proprio regime di rappresentazione contabile. Sul punto si evidenza che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza prevista dal sito internet istituzionale operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari di cui al comma 125-bis a condizione, tuttavia, che venga dichiarata l’esistenza dei predetti aiuti nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Tale facilitazione, in altri termini, si concretizza nella possibilità di evitare un’elencazione analitica, per importi e informazioni già note alla Pubblica Amministrazione.

 

 

Un adempimento particolarmente gravoso

La proroga, purtroppo, è servita a ben poco. I maggiori termini concessi per evitare le conseguenze sanzionatorie non hanno eliminato le principali barriere che rendono l’adempimento oltremodo gravoso. Nulla è stato fatto in tal senso. In assenza di chiarimenti ufficiali sul tema tutti i soggetti che redigono il bilancio in forma “non ordinaria” devono pubblicare le informazioni previste sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 1° gennaio 2022. Operazione di rendicontazione complessa, soprattutto perché coinvolge una miriade di piccole realtà imprenditoriali che non sono dotate di un proprio sito internet. Mancano, inoltre, una chiara indicazione sulla portata e l’ambito di applicazione della norma, troppo generica.

 

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100 - Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

 

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