Il governo svela, una volta per tutte, il “giallo” seconde case dell’ultimo dpcm. E la risposta è sì, si può andare nelle seconde case, anche se si trovano fuori Regione e in zona arancione o rossa. Unico limite: l’atto di proprietà o il contratto d’affitto che dovrà essere antecedente al 14 gennaio 2021, data appunto di entrata in vigore del nuovo dpcm.
Sul sito di palazzo Chigi sono state pubblicate le faq - risposte alle domande frequenti - sul nuovo dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A mettere la parola fine ai tanti fraintendimenti che ne sono nati, primo fa tutti, il nodo sugli spostamenti nelle seconde case, ma anche quello dell’asporto per i bar.
Sì alle abitazioni anche fuori dalla regione, ma non possono esserci altri parenti o nuclei familiari
Il nodo seconde caseLa novità più attesa riguarda proprio gli spostamenti verso le
abitazioni di
vacanza perché il testo aveva eliminato il
divieto finora previsto, ma senza essere esplicito sulle modalità di spostamento e soprattutto sulle persone che potevano soggiornare. Adesso viene invece chiarito sia quale deve essere la caratteristica dell’abitazione, sia chi può effettivamente andare.
Nelle faq del Governo si spiega che si tratta di una possibilità limitata al “
rientro” e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare "rientro", appunto, alla propria
residenza,
domicilio o
abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".
Il titolo per recarsi nella seconda casa, "per ovvie
esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una
scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021". Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le
locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, "la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo".
La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con
autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato
costituisce reato.
Sì ad asporto fino alle 22, ma non a bar senza cucinaAltro nodo, l’asporto. Nelle faq è specificato che "la vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è
vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di
bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25)".
"La
consegna a
domicilio - si legge ancora nelle faq - è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti". Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che "è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli
alberghi e delle altre
attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati".
Sì agli accompagnatori per gli spostamenti tra regioniSe una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi
accompagnare da un
familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di
mezzi pubblici.
Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la
mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato.
Gli spostamenti in zona rossaIl transito nelle aree con
restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, "esclusivamente per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di
necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di
salute". È inoltre consentito "se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista".
Sì a spostamenti tra regioni per i funerali di parentiSì anche agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i
funerali dei
parenti. Nelle faq si legge, infatti, che "la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19".
Sì a sport all'aperto nei circoli in zona giallaPer quanto riguarda lo sport, "è consentito recarsi presso
centri e
circoli sportivi,
pubblici e
privati,
dell'area gialla, per svolgere esclusivamente
all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli".
Sì a caccia e pesca in area gialla, vietate in zona rossaL'attività venatoria o la
pesca dilettantistica o
sportiva sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.