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Bonus per assumere apprendisti in hotel e ristoranti: ecco a chi spetta

La misura copre fino al 70% delle spese ammissibili sostenute per l’assunzione entro il limite massimo di 30.000 euro per ciascuna azienda. Interessati under 30 diplomati in un istituto alberghiero in tutta Italia

 
18 gennaio 2023 | 11:44

Bonus per assumere apprendisti in hotel e ristoranti: ecco a chi spetta

La misura copre fino al 70% delle spese ammissibili sostenute per l’assunzione entro il limite massimo di 30.000 euro per ciascuna azienda. Interessati under 30 diplomati in un istituto alberghiero in tutta Italia

18 gennaio 2023 | 11:44
 

Il bonus assunzione apprendisti del settore alberghiero, dell’enogastronomia e dell’agroalimentare è ora disponibile. Si tratta di un contributo economico riconosciuto alle aziende dei comparti di riferimento che assumono diplomati under 30 con contratti di apprendistato della durata di un anno. L’aiuto copre fino al 70% delle spese ammissibili sostenute per l’assunzione, entro il limite massimo di 30.000 euro per ciascuna azienda.

I contratti di apprendistato possono essere di tre tipi: l’apprendistato di primo livello, quello di alta formazione e ricerca e infine l’apprendistato professionalizzante.

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Il bonus

Il bonus è stato introdotto con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 21 ottobre 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.296 del 20-12-2022. Il governo ha stanziato 20 milioni di euro (6 per l’anno 2022 e 14 milioni per l’anno 2023) a sostegno della misura gestita da Invitalia.

Le domande per il bonus assunzioni dovranno essere presentate ad Invitalia appena sarà aperto il bando. I contribuiti saranno concessi seguendo l’ordine cronologico delle domande.

Le aziende interessate devono presentare domanda a Invitalia non appena sarà possibile e solo dopo l’apposito provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero.

Intanto, in attesa del Decreto attuativo della misura che spiegherà il suo funzionamento, il Decreto 21 ottobre 2022 chiarisce che:

  •     i contributi del bonus assunzioni apprendisti saranno concessi seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande;
  •     a seguito dell’accoglimento della domanda di contributo, le aziende beneficiarie dovranno successivamente presentare un’altra richiesta per l’erogazione delle risorse al Ministero   che provvederà al pagamento entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta;
  •     il pagamento avverrà previa verifica da parte di Invitalia della regolarità della documentazione presentata.

Inoltre, per essere accolta la richiesta per l’erogazione dei contributi dovrà essere presentata entro il termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza dei contratti di apprendistato e dovrà essere completa di:

  •     elenco delle risorse assunte con contratto di apprendistato;
  •     relazione tecnico-illustrativa dell’attività svolta e gli obiettivi conseguiti;
  •     la copia del titolo di studio di ogni risorsa assunta;
  •     copia delle buste paga;
  •     documentazione per la tracciabilità delle spese sostenute (ordinativi di pagamento ed estratti conto).

 

A chi spetta? I requisiti dei dipendenti

Secondo quanto previsto, i dipendenti interessati dal bonus non devono aver compiuto alla data di sottoscrizione del contratto i 30 anni; avere un diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto professionale di Stato per l’enogastronomia l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni.

Nello specifico, le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per lo stipendio lordo relativo all’inserimento nell’impresa con contratto di apprendistato di 12 mesi, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante conto corrente per garantire piena tracciabilità.

A chi spetta? Ecco i codici Ateco delle aziende

Il bonus assunzioni spetta alle imprese di ristorazione, pasticceria e in generale a quelle del food che assumono giovani diplomati under 30 con contratto di apprendistato.

Nello specifico possono richiederlo le aziende con due tipi di codice Ateco:

  •     operanti nel settore identificato dal codice Ateco 56.10.1 “Ristorazione con somministrazione”
  •     operanti nel settore identificato dal codice Ateco 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie”
  •     codice Ateco 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”

 

 Nello specifico, per aziende attive da almeno 10 anni o avere alcune certificazioni

Le aziende dovranno essere iscritte e attive nel registro delle imprese da almeno 10 anni.

In alternativa:

  • per le imprese di ristorazione nei 12 mesi precedenti al 20 dicembre 2022, devono aver prodotto certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
  • Per le pasticcerie, invece, devono aver acquistato, nei 12 mesi precedenti al 20 dicembre 2022, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

Il datore di lavoro per ottenere il bonus assunzioni dovrà inoltre:

  •     non essere in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale;
  •     non essere in situazione di difficoltà;
  •     essere iscritta ad INPS o INAIL;
  •     essere in regola con gli adempimenti fiscali;
  •     aver restituito somme dove a seguito di revoca di provvedimenti di agevolazioni del Ministero;
  •     non aver ricevuto e successivamente non rimborsato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

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I tre tipi di contratto di apprendistato

In Italia esistono tre tipi di contratto di apprendistato, in tutti i casi, come spiega il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47).

Le tre tipologie

1)  apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
2) apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).

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