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Bar, ristoranti, hotel e negozi: tutte le scadenze fiscali di luglio

Gli adempimenti per il mese di luglio: dalla liquidazione mensile e trimestrale dell'Iva all'Irpef (per redditi di lavoro dipendente e autonomo) passando per i moduli 730. Ecco tutto quello che c'è da sapere per l'Horeca

di Luca Ronzoni
 
04 luglio 2024 | 16:01

Bar, ristoranti, hotel e negozi: tutte le scadenze fiscali di luglio

Gli adempimenti per il mese di luglio: dalla liquidazione mensile e trimestrale dell'Iva all'Irpef (per redditi di lavoro dipendente e autonomo) passando per i moduli 730. Ecco tutto quello che c'è da sapere per l'Horeca

di Luca Ronzoni
04 luglio 2024 | 16:01
 

Anche nel mese di luglio ci si trova ad affrontare diverse scadenze fiscali: dalla liquidazione mensile e trimestrale dell'Iva all'Irpef (per redditi di lavoro dipendente e autonomo) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti e dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP (saldo e primo acconto).  Di seguito le riportiamo nel dettaglio analizzando eventuali casistiche specifiche.

Bar, ristoranti, hotel e negozi: tutte le scadenze fiscali di luglio

Tutte le scadenze fiscali per bar e ristoranti a luglio

Martedì 16 luglio

Iva - Liquidazione mensile: liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta.

Irpef - Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi - codice tributo 1001).

Irpef - Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo: versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef - Ritenute alla fonte dividendi: versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per:

  • partecipazioni non qualificate;
  • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018

Ritenute alla fonte condomini: versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef - Altre ritenute alla fonte: versamento delle ritenute operate a giugno relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
    commercio (codice tributo 1040);
  • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps - Dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.

Inps - Gestione separata: versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita iva (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali - Informativa SEAC 20.2.2024, n. 51).

Inps - Agricoltura: versamento della prima rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Mercoledì 24 luglio

Mod. 730/2024: Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dal 21.6 al 15.7:

  • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del
    prospetto di liquidazione mod. 730-3;
  • invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.

Giovedì 25 luglio

iva comunitaria - Elenchi intrastat mensili e trimestrali:  presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (soggetti trimestrali).

Mercoledì 31 luglio

Nell’ambito delle disposizioni relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB) l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 prevede che i soggetti ISA / forfetari / minimi, nonché i soci / associati e collaboratori, possono effettuare il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi / IRAP / lVA entro il 31.7.2024 senza maggiorazione.

Nel Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via preliminare il 20.6.2024 è contenuta, a favore dei predetti soggetti, anche la possibilità di “differire” il versamento di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40% (Informativa SEAC 13.6.2024, n. 176).

Mod. REDDITI 2024 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA: termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione
    di mese dal 16.3);
  • IRPEF (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • addizionale regionale IRPEF (saldo 2023);
  • addizionale comunale IRPEF (saldo 2023 e acconto 2024);
  • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);
  • cedolare secca (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • IVIE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • ivaFE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • contributi IVS (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • contributi Gestione separata INPS (saldo 2023 e primo acconto 2024).

Mod. REDDITI 2024 Società di persone - Proroga Soggetti ISA: termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Mod. REDDITI 2024 Società di capitali ed enti non commerciali - Proroga Soggetti ISA: termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
  • IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Mod. IRAP 2024 - Proroga Soggetti ISA: versamento IRAP (saldo 2023 e primo acconto 2024) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

ISA - Proroga Soggetti ISA: versamento dell’iva dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2023 indicati nel mod. REDDITI 2024 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

Diritto annuale CCIAA 2024 - Proroga Soggetti ISA: versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2024 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte all'1.7 (codice tributo 3850).

Rottamazione magazzino Proroga Soggetti ISA: versamento della prima rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell'iva (aliquota media 2023) per la c.d. “rottamazione del magazzino” ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023 (Informativa SEAC 26.6.2024, n. 191).

Rivalutazione Beni d’impresa alberghi - Proroga Soggetti ISA: Versamento terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.

I soggetti che non beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / iva 2024 dal 2.7 al 31.7 con la maggiorazione dello 0,40%.

Mod. REDDITI 2024 Persone fisiche - Soggetti che non beneficiano della proroga: termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione
    di mese dal 16.3);
  • IRPEF (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • addizionale regionale IRPEF (saldo 2023);
  • addizionale comunale IRPEF (saldo 2023 e acconto 2024);
  • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);
  • cedolare secca (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • IVIE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • ivaFE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • contributi IVS (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • contributi Gestione separata INPS (saldo 2023 e primo acconto 2024).

Mod. REDDITI 2024 Società di persone -  Soggetti che non beneficiano della proroga: termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Mod. REDDITI 2024 Società di capitali ed enti non commerciali - Soggetti che non beneficiano della proroga: termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

  • saldo IVA 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
  • IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Mod. IRAP 2024 Soggetti che non beneficiano della proroga: versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2023 e primo acconto 2024) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

ISA - Soggetti che non beneficiano della proroga: versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’iva dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2023 indicati nel mod. REDDITI 2024 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

Diritto annuale CCIAA 2024 - Soggetti che non beneficiano della proroga: versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2024 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte all’1.7 (codice tributo 3850).

Rottamazione magazzino - Soggetti che non beneficiano della proroga: versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della prima rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell'iva (aliquota media 2023) per la c.d. “rottamazione del magazzino” ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023 (Informativa SEAC 26.6.2024, n. 191).

Rivalutazione Beni d’impresa alberghi - Soggetti che non beneficiano della proroga: versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.

Mod. REDDITI 2024, Mod. IRAP 2024, Diritto annuale CCIAA 2024 Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni) - Soggetti che non beneficiano della proroga: termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di maggio), i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione
    di mese dal 16.3);
  • IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo
    acconto 2024);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Mod. REDDITI 2024, Mod. IRAP 2024, Diritto annuale CCIAA 2024 Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni) - Proroga Soggetti ISA: termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese maggio), i versamenti relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione
    di mese dal 16.3);
  • IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Mod. REDDITI 2024, Mod. IRAP 2024, Diritto annuale CCIAA 2024 Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni) - Soggetti che non beneficiano della proroga e Proroga Soggetti ISA: termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:

  • saldo iva 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
  • IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
  • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Inps Agricoltura: invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.

Inps Dipendenti: invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Corrispettivi distributori carburante: invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

IVA credito trimestrale: invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito iva relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

IVA Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS: invio telematico della dichiarazione iva OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).

IVA Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS: invio telematico della dichiarazione iva IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Accise Autotrasportatori: Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t (Informativa SEAC 28.3.2024, n. 99).

Rottamazione-quater: Versamento quinta rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione - quater” (Informativa SEAC 13.12.2023, n. 368). Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.8.2024.

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1 - 24121 Bergamo
Tel 035 216100 - Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

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