Buone notizie per le imprese colpite dal covid che hanno fatto registrare un calo del fatturato del 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019: l’acconto Iva infatti, in scadenza il 28 dicembre, è stato prorogato al 16 marzo 2021. La proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza.
La disposizione è contenuta nell’articolo 2 del Dl 157/2020 (decreto Ristori-quater) il quale ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali in scadenza a dicembre 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Slita al 16 marzo il versamento dell'acconto Iva
Deroga concessa a chi dimostra perdite di fatturato del 33% al mese di novembreLa sospensione riguarda i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che nel mese di novembre 2020 hanno subito una riduzione del
fatturato e dei corrispettivi almeno pari al
33% rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del mese di novembre 2019. Anche i contribuenti trimestrali è previsto che debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di
novembre; un caso che era già stato discusso dall’agenzia delle
Entrate nella circolare 9/E/2020 con riferimento alla proroga della scadenza del 16 aprile e 16 maggio. In quella circostanza, il confronto del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli analoghi mesi del 2019, secondo l’Agenzia andava fatto sulla base dei mesi anche per i
trimestrali.
Il fatturato si calcola con le operazioni effettuate a novembreAnalogamente dunque il cuore della questione è il medesimo. Ma come calcolare il fatturato? Per farlo è possibile rifarsi alle indicazioni fornite con la circolare 9/E per cui il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito tenendo come base le
operazioni effettuate a novembre in questo caso e che hanno partecipato alla
liquidazione periodica. A queste vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini Iva.
Slitta l'acconto anche per ristoranti e alberghi in zona rossa o arancione fino al 26 novembrePoi c’è la questione di quei soggetti che possono sfruttare la proroga anche in assenza di un calo di fatturato. Chi sono?
- coloro che esercitano una delle attività sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (musei, teatri, palestre, eccetera);
- soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre 2020;
- ai soggetti che operano nei settori indicati nell’allegato 2 del Dl 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.
Considerando le scadenze del mese di
dicembre (e non quindi quelle del 16 dicembre) si ha come conseguenza la sospensione anche del termine per il versamento dell’acconto Iva, la cui scadenza è prevista per lunedì
28 dicembre (essendo il 27 domenica).
La deroga riguarda tutti i contribuenti IvaChi riguarda questa deroga? L’obbligo di versamento riguarda, in generale, tutti i
contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le
liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo (ad esempio, chi si trova nel primo anno di attività). In più l’acconto non è dovuto nel momento in cui l’ammontare non è superiore a
103,29 euro. Imprese e professionisti determinano l’acconto sospeso secondo gli ordinari criteri.
Tre metodi per il calcolo esattoAi fini del calcolo è possibile scegliere tra tre possibili
metodi:
- metodo analitico, che prevede il versamento di un acconto pari al 100% dell’imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1° al 20 di dicembre (1°ottobre – 20 dicembre per i trimestrali);
- metodo storico, che prevede il versamento di un acconto pari all’88% dell’imposta relativa all’analogo periodo dell’anno precedente;
- metodo previsionale, ovvero sulla base delle dell’imposta che sarà dovuta per l’ultimo periodo del 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il
16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.