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Bonus 2.400 euro, per gli stagionali proroga della richiesta al 31 maggio

Aumenta il numero di beneficiari che potranno richiedere il sostegno previsto dal Decreto Ristori perchè vi potranno accedere anche coloro che dimostreranno perdite dopo il 30 novembre

 
20 aprile 2021 | 15:51

Bonus 2.400 euro, per gli stagionali proroga della richiesta al 31 maggio

Aumenta il numero di beneficiari che potranno richiedere il sostegno previsto dal Decreto Ristori perchè vi potranno accedere anche coloro che dimostreranno perdite dopo il 30 novembre

20 aprile 2021 | 15:51
 

Slitta di un mese esatto - dal 30 aprile al 31 maggio - la scadenza per inoltrare la domanda per ottenere il cosiddetto "bonus 2.400 euro", la misura prevista dal decreto Sostegni a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui molte appartenenti alla filiera del turismo tra stagionali e lavoratori a tempo determinato. La proroga è stata decisa, come ha precisato l’Inps, «per consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande».

Intanto, l’Istituto sta predisponendo la circolare, che verrà pubblicata in questi giorni, con i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del bonus. L’Inps ha anche chiarito che la procedura per l’acquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, così come individuati dal decreto Sostegni, sarà attiva entro questa settimana sul portale dell’Istituto, dopo che saranno terminate le fasi di adeguamento amministrativo e di sviluppo informatico.

Proroga per la rpresentazione della domanda Bonus 2.400 euro, per gli stagionali proroga della richiesta al 31 maggio

Proroga per la rpresentazione della domanda

2.400 euro spalmati in tre mensilità

Ma cos’è il "bonus 2.400 euro" e quali sono le categorie che ne beneficeranno? Il decreto Sostegni ha previsto per i beneficiari del decreto Ristori-ter, un ulteriore bonus di 2.400 euro, per fronteggiare la crisi del settore di determinate categorie di lavoratori, bloccate dall’emergenza pandemica. Si tratta di un sussidio una tantum per un periodo di tre mesi e complessivi 2.400 euro, rivolto, in particolare, a quei lavoratori che sono stati meno sostenuti dai precedenti provvedimenti. La platea dei beneficiari si è dunque estesa e il capitolo di spesa previsto dal decreto è di 900 milioni di euro.

Sono circa 400mila i beneficiare della nuova misura una tantum. Oltre coloro a cui erano rivolte le indennità previste dal decreto Ristori (n. 137 del 2020), questa volta si si aggiungono i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020. In sintesi, i beneficiari sono:
  • lavoratori stagionali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Le regole per ottenerlo

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, in base alla circolare Inps, possono presentare domanda per il bonus tutti i lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e aver lavorato almeno 30 giornate in questo arco di tempo. Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che al 23 marzo 2021 siano titolari di trattamento pensionistico diretto o abbiano un contratto da lavoro dipendente (tranne nel caso di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). Per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali, sono esclusi coloro che percepiscano un’indennità di disoccupazione Naspi.

Il bonus è rivolto anche ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, che si erano visti esclusi dai precedenti ristori. La condizione è che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, ma che non li siano più a partire dal 24 marzo. Altro requisito è l’essere stati iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo con il versamento di almeno un contributo mensile dall’inizio del 2019 al 23 marzo. Per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari, questi lavoratori devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile (dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021). Come per gli stagionali, anche gli autonomi senza partita Iva se vogliono il sussidio una tantum non devono avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (è escluso invece quello a intermittenza senza diritto all’indennità di disponibilità) e che non prendano una pensione diretta.

I titolari di contratti di lavoro intermittente hanno diritto al bonus se hanno lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. Anche in questo caso, sono esclusi coloro che al momento della domanda siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato (che non sia a intermittenza) o di una pensione diretta.

Il bonus è rivolto anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non abbiano ricevuto l’indennità del decreto Ristori. Anche in questo caso è obbligo avere lavorato almeno 30 giornate (con contributi versati al Fondo) tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. Sono esclusi tutti coloro che abbiano un reddito superiore a 75 mila euro, che abbiano una pensione diretta o siano titolari al 24 marzo di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (escluso quello intermittente). Rientrano anche coloro che abbiano versato al Fondo tra i 7 e i 29 contributi giornalieri, ma in questo caso il reddito non deve superare i 35 mila euro. Esclusi anche in questo caso pensionati alla data del 23 marzo 2021 e alla data del 24 marzo i titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.

Il bonus è rivolto anche ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che per il 2019 abbiano un reddito annuo superiore a 5mila euro e che siano titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021. Esclusi invece coloro che siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tutti coloro che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Rientrano tra i beneficiari del bonus anche i lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di almeno un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato per almeno 30 giornate. Inoltre, è obbligo aver lavorato anche nel 2018 per almeno 30 giornate. Esclusi i pensionati e chi al 24 marzo è titolare di un contratto di lavoro dipendente.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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