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Codice della strada e locali Etilometro solo dopo le 24

Approvato l'emendamento del nuovo Codice stradale, nonostante le obiezioni delle associazioni di categoria e di Italia a Tavola. Per i locali stop all'alcol non alle 2 ma alle 3 ed etilometro solo in quelli che rimangono aperti dopo mezzanotte. La vendita di alcolici si interrompe dalle 24 alle 6

13 giugno 2010 | 16:32
Codice della strada e locali Etilometro solo dopo le 24
Codice della strada e locali Etilometro solo dopo le 24

Codice della strada e locali Etilometro solo dopo le 24

Approvato l'emendamento del nuovo Codice stradale, nonostante le obiezioni delle associazioni di categoria e di Italia a Tavola. Per i locali stop all'alcol non alle 2 ma alle 3 ed etilometro solo in quelli che rimangono aperti dopo mezzanotte. La vendita di alcolici si interrompe dalle 24 alle 6

13 giugno 2010 | 16:32
 



Stop all'alcol non alle due ma alle tre di notte ed etilometro solo nei locali che rimangono aperti dopo mezzanotte. Dopo le obiezioni delle associazioni di categoria e di "Italia a Tavola" che chiedevano regole meno ferree e più concrete, l'8 giugno scorso è stato approvato l'emendamento del nuovo Codice della strada del ministero dei Trasporti, che nelle settimane scorse, con le nuove regole, aveva portato anche alla riduzione di orario per gli alcolici da rispettare per i locali notturni.

L'emendamento dà indicazioni anche per quanto riguarda la vendita per l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche che deve essere interrotta dalle 24 alle 6. Divieti che non saranno applicati solo a Capodanno e nella notte di Ferragosto.

C'è poi l'annosa questione dell'etilometro nei locali, tanto contestata dalla Fipe e dai ristoratori. L'obbligo sarà solo per quelli che rimangono aperti dopo mezzanotte. Il ddl prevede un precursore all'uscita del locale a disposizione dei clienti. Inoltre sarà obbligatorio esporre delle tabelle che illustrino gli effetti e i sintomi dell'abuso di alcol e le quantità di drink e cocktail, in relazione al peso, che fanno superare il limite consentito per guidare (0,5 grammi per litro).

Con l'estate alle porte sono state fissate anche le regole per i beach party e gli happy hour sulla spiaggia negli stabilimenti balneari: non più di due giorni alla settimana con gli alcolici che potranno essere venduti solo dalle 17 alle 20.

«è un segnale importante - ha detto il sottosegretario con delega alla Droga, Carlo Giovanardi, a margine del suo intervento al congresso nazionale 'Neuroscience of addiction. Neurobiologia, neuroimaging e aspetti educativi nelle dipendenze” - perché ricorda ancora una volta ai giovani che deve esistere il senso del limite. Che il Parlamento metta qualche punto fermo nell'ambito della prevenzione è un fatto importante perché dobbiamo ricordarci che l'elevato consumo di alcol può favorire la diffusione delle droghe e soprattutto l'aumento degli incidenti stradali».

Riportiamo di seguito l'emendamento al Codice della strada:

'
Art. 55.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)


1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:

«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione scontata di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma dal 1o gennaio 2011 è obbligatoria l'autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

55. 1.(terza nuova formulazione) Pini, Montagnoli, Pizzolante, Barbieri, Zeller, Garofalo, Albonetti, Mereu, Terranova, Velo.

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