Hotel, ristoranti e bar che dallo scorso 1° gennaio hanno investito o investiranno (entro il 30 settembre 2028) in tecnologie digitali o in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili possono accedere al nuovo iper-ammortamento introdotto dalla legge di bilancio 2026. Dal 12 giugno è infatti aperta la piattaforma del Gestore dei servizi energetici (Gse) per l’invio delle comunicazioni preventive necessarie ad accedere all’agevolazione, che sostituisce di fatto i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

Iper-ammortamento 2026: cosa devono sapere hotel, ristoranti e bar
Cosa prevede la nuova agevolazione
La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e successivamente modificata dall’articolo 7 del decreto-legge 38/2026, convertito nella legge 88/2026. Le disposizioni attuative sono invece contenute nel decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) del 7 maggio 2026, pubblicato l’11 giugno, mentre un successivo decreto del 10 giugno ha definito l’apertura della piattaforma telematica e i modelli necessari per la presentazione delle comunicazioni.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni, o dei relativi canoni di leasing, utilizzabile esclusivamente ai fini fiscali attraverso una maggiore deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria. In pratica, il beneficio si traduce in una variazione in diminuzione da indicare nel modello Redditi. Tra le modifiche introdotte nel corso del 2026 figura l’eliminazione del vincolo che limitava il beneficio ai beni prodotti nell’Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, pur mantenendo specifiche regole per gli impianti fotovoltaici. È stato inoltre stabilito che la maggiorazione non rileva ai fini della determinazione del reddito oggetto del Concordato preventivo biennale (Cpb).
Due categorie di investimenti agevolabili
Il nuovo iper-ammortamento riguarda due grandi categorie di investimenti. La prima comprende beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, individuati negli Allegati IV e V della legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda categoria comprende invece beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo. Per questa seconda tipologia rientrano tra le spese agevolabili i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell’energia collegati agli impianti di produzione.
Esempi di investimenti che possono interessare l’Horeca
- Impianti fotovoltaici
- Sistemi di accumulo energetico
- Tecnologie 4.0 interconnesse
- Impianti per l’autoproduzione di energia
- Beni digitali integrati con i sistemi aziendali
- Investimenti realizzati tramite leasing
Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano. Il decreto definisce struttura produttiva un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti collocati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, destinato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi e dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è inoltre previsto che il dimensionamento non possa superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Investimenti ammessi fino al 30 settembre 2028
Come già detto, possono accedere all’agevolazione gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per i beni materiali e immateriali destinati alla trasformazione digitale, il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole fiscali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Per gli impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, invece, il completamento coincide con la data di fine lavori.
La procedura passa dal Gse
L’accesso all’iper-ammortamento richiede una procedura articolata in tre fasi. La prima è la comunicazione preventiva, che deve contenere i dati dell’impresa, della struttura produttiva e degli investimenti programmati, oltre alle date previste di interconnessione o di entrata in funzione degli impianti. La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento. Deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo inviata dal Gse e deve attestare il raggiungimento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene. Nel caso del leasing, il requisito è soddisfatto con la stipula del contratto e con l’impegno assunto dal fornitore attraverso la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Per ottenere il beneficio servono tre comunicazioni obbligatorie al Gse
La terza fase è rappresentata dalla comunicazione di completamento, da trasmettere una volta conclusi gli investimenti e, nel caso dei beni 4.0, una volta avvenuta l’interconnessione. La scadenza finale è fissata al 15 novembre 2028, con una possibile proroga di 20 giorni in caso di richiesta di integrazioni documentali da parte del Gse. Il mancato invio delle comunicazioni previste impedisce il perfezionamento della procedura e, di conseguenza, la fruizione dell’agevolazione.
Obblighi di monitoraggio
A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione del beneficio, le imprese devono inoltre trasmettere specifiche comunicazioni periodiche. Entro il 20 gennaio di ogni anno devono comunicare lo stato degli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo dell’agevolazione. Entro il successivo 30 giugno devono invece trasmettere una comunicazione integrativa contenente il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate ai diversi esercizi.
Quanto vale il beneficio
La misura della maggiorazione varia in funzione dell’ammontare degli investimenti effettuati in ciascun anno. L’agevolazione è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione può essere utilizzata a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa al Gse la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il Gestore abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.
Perizie, certificazioni e controlli
L’accesso al beneficio richiede una perizia tecnica asseverata che attesti le caratteristiche dei beni agevolati, la loro appartenenza agli elenchi previsti dalla normativa e, quando richiesto, l’interconnessione ai sistemi aziendali. Per gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la perizia deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto attuativo. È inoltre necessaria una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza tra i costi agevolabili e la documentazione contabile dell’impresa. I controlli sono affidati al Gse, che verifica la sussistenza dei requisiti tecnici e documentali e può richiedere tutta la documentazione relativa agli investimenti, comprese fatture, documenti di trasporto, perizie e attestazioni.
Quando si perde l’agevolazione
La normativa prevede diverse cause di decadenza, totale o parziale, dal beneficio. Tra queste figurano la cessione del bene agevolato senza la sua sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, il trasferimento del bene presso strutture produttive situate all’estero, l’assenza dei requisiti di ammissibilità, la documentazione irregolare, la mancata conservazione degli atti richiesti, le dichiarazioni non veritiere e l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all’impresa. In caso di indebita fruizione dell’agevolazione, il Gse comunica gli esiti delle verifiche all’Agenzia delle entrate, che procede al recupero degli importi non spettanti, maggiorati di interessi e sanzioni.
Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:
Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1 24121 Bergamo